MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 02 novembre 2021
Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari
Art. 1
1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri: euro 2,37;
b) fino a 12 chilometri: euro 4,31;
c) fino a 18 chilometri: euro 5,96;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,26.
2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri: euro 0,62;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri: euro 1,58;
c) oltre i 20 chilometri: euro 2,37.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.