MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 22 febbraio 2018
Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari
Art. 1
Dotazione organica dei giudici onorari di pace
La dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata in 6.000 unità.
Art. 2
Dotazione organica dei vice procuratori onorari
La dotazione organica dei vice procuratori onorari è fissata in 2.000 unità.
Art. 3
Disciplina transitoria
1. Dell’organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari determinato ai sensi degli articoli 1 e 2, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel secondo quadriennio successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, il numero dei magistrati onorari cui spetta l’indennità prevista dall’art. 23, comma 2, nonché dall’art. 31, comma 2, non potrà essere superiore al 60% della dotazione organica complessiva.
Art. 4
Clausola di invarianza
Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendosi provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla Missione 6 – Giustizia – Programma 6 Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria – Capitolo 1362 piano gestionale 1 per l’anno finanziario 2018 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 25 settembre 2019, n. 128 - Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata. Articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
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