MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 22 gennaio 2020
Individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di trentacinque dirigenti di Istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto individua le modalità ed i criteri di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di 35 unità di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell’art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 avvengono mediante concorso pubblico per esami, con riserva di posti del quindici per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell’amministrazione inquadrati nell’area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. La predetta riserva è valutata esclusivamente all’atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Art. 2
Domanda e requisiti di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando un apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico saranno disponibili dal giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
2. Per la partecipazione al concorso pubblico di cui all’art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea individuate al comma 5;
e) idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente di istituto penitenziario.
3. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell’assunzione.
5. Per l’ammissione al concorso di dirigente di istituto penitenziario è richiesta la laurea magistrale conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LMG/01 – Giurisprudenza, LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM/62 – Scienze della politica, LM-56 – Scienze dell’economia, LM-77 – Scienze economico-aziendali, ovvero laurea specialistica conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S – Giurisprudenza, 102/S – Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 70/S – Scienze della politica, 64/S – Scienze dell’economia, 84/S – Scienze economico-aziendali, 71/S – Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria consiste in tre prove scritte ed una prova orale. In considerazione dell’urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgono con le modalità di cui ai commi da 7 a 15.
7. La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto penitenziario;
b) diritto amministrativo;
c) diritto costituzionale e pubblico;
d) diritto penale (codice penale: Libro I; Libro II, Titoli II e VII);
e) elementi di procedura penale;
f) contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
g) scienze dell’organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.
8. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi settecento, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
9. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
10. Le ulteriori due prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto penitenziario;
b) diritto amministrativo.
11. La seconda e la terza prova scritta di cui al comma 10, la cui durata è stabilita in otto ore, devono essere svolte nell’ordine indicato nel predetto comma. La valutazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.
12. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che abbiano conseguito nella seconda e nella terza prova scritta la valutazione minima di cui al comma 11.
13. La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre:
a) elementi di diritto civile con particolare riferimento al Libro I del codice civile (delle persone e della famiglia);
b) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore.
14. La prova orale prevede altresì l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall’inglese indicate nel bando di concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio aggiuntivo indicato nel medesimo bando. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua, scelta dal candidato tra quelle previste nel bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.
La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati di un livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata ai sensi dell’art. 3, comma 3.
15. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.
Art. 3
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, è composta da:
a) un dirigente generale o un magistrato che abbia conseguito almeno la terza valutazione di professionalità con funzioni di presidente;
b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti;
c) un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni di segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di tre componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per la materia informatica.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui agli articoli 35, punto 3, lettera e), e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I membri della commissione esaminatrice possono essere nominati anche se collocati a riposo, purché da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.
Art. 4
Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori
1. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale e delle risorse approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle eventuali riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di istituto penitenziario ed ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le cui modalità, sono stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l’ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto ed il relativo provvedimento è adottato dal direttore generale del personale e delle risorse.
6. Il personale dei ruoli dell’amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d’anzianità.
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonché all’art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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