MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 25 maggio 2020
Individuazione delle modalità e dei criteri per l’assunzione di diciotto dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di esecuzione penale esterna
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto individua le modalità e i criteri di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di diciotto unità di dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di esecuzione penale esterna, ai sensi dell’art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 sono effettuate mediante pubblico concorso per esami, con riserva di posti del quindici per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell’amministrazione inquadrati nella Terza area funzionale, profilo professionale di funzionario di servizio sociale o di direttore, proveniente dall’ex profilo professionale di assistente sociale, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente decreto e con almeno tre anni di effettivo servizio in tale posizione. La predetta riserva è valutata esclusivamente all’atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Art. 2
Domanda e requisiti di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta e inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione e invio telematico saranno disponibili dal giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
2. Per la partecipazione al concorso pubblico di cui all’art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) laurea magistrale o specialistica o titoli equiparati ed equipollenti di cui al comma 5;
e) idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna;
f) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
3. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell’assunzione.
5. Per l’ammissione al concorso di dirigente di esecuzione penale esterna è richiesta la laurea magistrale conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 – Sociologia e ricerca sociale, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione pedagogia continua, LM-85 – Scienze pedagogiche, LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 – Giurisprudenza, LM/62 – Scienze della politica, LM-56 – Scienze dell’economia, ovvero laurea specialistica conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente a una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 89/S – Sociologia, 49/S – Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali, 22/S – Giurisprudenza, 102/S – Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 56/S – Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 70/S Scienze della politica, 64/S – Scienze dell’economia, 87/S – Scienze pedagogiche, LS-71 – Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I predetti titoli di studio si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un paese dell’Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali.
6. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera dirigenziale penitenziaria consiste in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione dell’urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con le modalità di cui ai commi da 7 a 15.
7. La prima prova scritta consiste in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I e libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario, con particolare riferimento all’osservazione e trattamento dei condannati ed alle misure e sanzioni penali di comunità per adulti;
b) diritto amministrativo e contabilità di stato;
c) elementi di diritto costituzionale e pubblico;
d) elementi di diritto penale;
e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento al lavoro di rete e al lavoro di gruppo;
f) sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro;
g) Sociologia della marginalità e della devianza e criminologia.
8. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi centottanta, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
9. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
10. Le ulteriori due prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati, il primo vertente sulle materie di cui al sottoindicato punto a) ed il secondo sulle materie di cui al sottoindicato punto b):
a) diritto dell’esecuzione penale, diritto penitenziario, disciplina di cui agli articoli da 3 a 8 della legge n. 67/2014, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento all’osservazione e trattamento dei condannati ed all’esecuzione delle misure alternative alla detenzione e alle sanzioni penali di comunità per adulti;
b) metodologia del servizio sociale, sociologia della devianza e criminologia, con riferimento allo studio delle condotte devianti e antigiuridiche delle persone in esecuzione penale ed al trattamento delle stesse ai fini della prevenzione della recidiva e del reinserimento sociale.
11. Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, sono svolte nell’ordine precedentemente indicato. La votazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.
12. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle predette prove scritte di cui al comma 10 abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30.
13. La prova orale verte sulle stesse materie delle tre prove scritte e inoltre sulle seguenti materie:
a) diritto del lavoro, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale;
b) elementi di procedura penale.
14. La prova orale comprenderà altresì l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua straniera e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua, scelta dal candidato tra quelle previste nel bando, consisterà in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati di un livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. Per la prova orale la Commissione esaminatrice è integrata con esperti nelle materie indicate di lingua e informatica.
15. La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
Art. 3
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è composta da:
a) un dirigente generale o magistrato di pari qualifica con funzioni di presidente;
b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti;
c) un funzionario appartenente alla Terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
2. Per supplire a eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per la materia informatica.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia acquisito, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un quadriennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui agli articoli 35, comma 3, lettera e), e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4
Formazione graduatoria e nomina
1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale e delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle eventuali riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare il corso iniziale di formazione della durata di mesi diciotto, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale ed è articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalità sono stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporta l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna e destinato, in prima assegnazione, a un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l’ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è adottato dal direttore generale del personale e delle risorse.
7. Il personale dei ruoli dell’Amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d’anzianità.
8. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nonché di cui all’art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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