MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 31 gennaio 2018

Modifiche al decreto 20 ottobre 2016, concernente l’individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria

Art. 1

Modifiche al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

1. Al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, nonché le procedure di assunzione di un ulteriore contingente di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

2) al comma 2, le parole «e alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) all’art. 3-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) 120 posti per assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per ottocento posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 – 4ª Serie speciale – n. 92, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria pubblicata il 14 novembre 2017.»;

c) dopo l’art. 3-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 3-ter (Ripartizione del contingente di cui all’art. 1, comma 489, della legge n. 205 del 2017 e ulteriori revisioni dei precedenti contingenti). – 1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità ed in considerazione della necessità di dare celere copertura alle carenze di organico del personale dell’Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così determinata:

a) 1300 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 – 4ª Serie speciale – n. 92, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;

b) 100 posti per Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il contingente di cui al comma 1, lettera a), sarà oggetto di completo scorrimento all’esito della rimodulazione della dotazione del profilo interessato»;

d) all’art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole «di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), e di cui all’art. 3-bis, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), 3-bis, comma 1, e 3-ter, comma 1,»;

2) al comma 2 le parole «di cui agli articoli 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter»;

3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall’art. 3-bis e 3-ter, è accordata precedenza a quelle relative a concorsi banditi dal Ministero, in corso di validità, rispettivamente, alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

e) all’art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «articoli 3, 3-bis e 4» sono sostituite dalle seguenti «articoli 3, 3-bis, 3-ter, e 4»;

2) al comma 3, le parole «di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) e di cui all’art. 3-bis, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), 3-bis comma 1, e 3-ter comma 1»;

3) al comma 5, le parole «ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), e di cui all’art. 3-bis, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 3-bis comma 1, e 3-ter comma 1,»;

4) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente comma:

«5-quater. Per il contingente determinato ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lettera e), e 3-ter, comma 1, lettera a), per il profilo di assistente giudiziario, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 – 4ª Serie speciale – n. 92, è determinato con uno o più provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero.»;

f) all’art. 8, comma 1, le parole «agli articoli 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 3-bis e 3-ter».