MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 15 novembre 2021
Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito DGMOT;
b) «autorizzazione»: il titolo giuridico di cui all’art. 80, comma 8, del codice della strada, avente durata quinquennale, in forza del quale gli operatori privati autorizzati esercitano le operazioni di revisione dei veicoli di cui al presente decreto;
c) «centri di controllo»: i centri di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139;
d) «controllo tecnico»: l’ispezione, a norma di legge, finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche, e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie;
e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un operatore autorizzato qualificato come centro di controllo, contenente i risultati del controllo tecnico;
f) «DVR»: documento di valutazione del rischio, disciplinato dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare il controllo tecnico sui veicoli, nell’ambito dei centri di controllo pubblici e privati;
h) «operatore autorizzato» o «operatore»: l’operatore economico privato incaricato, ai sensi dell’art. 80, comma 8, del codice della strada, e degli articoli da 239 a 241 del regolamento di esecuzione del medesimo codice, delle attività di revisione ai sensi del presente decreto, mediante autorizzazione avente durata quinquennale rilasciata dalla competente provincia, appartenente alle seguenti categorie di imprese:
1) imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
2) imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
3) consorzi ai sensi degli articoli 2602 del codice civile, e società consortili di cui all’art. 2615-ter del medesimo codice, anche in forma di società cooperative, appositamente costituite tra le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
i) «organismo di supervisione»: le Direzioni generali territoriali, quali articolazioni periferiche della DGMOT;
l) «registro unico degli ispettori di revisione»: l’elenco informatico degli ispettori, istituito presso l’autorità competente con le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020;
m) «rimorchio»: ogni veicolo non semovente su ruote, progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
n) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore, e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore;
o) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio;
p) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato da un motore con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
q) «veicoli pesanti»: i veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall’art. 80, comma 8, del codice della strada.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti;
b) le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all’attività di revisione dei veicoli pesanti;
c) l’istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
d) il regime di autorizzazione degli ispettori, e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
e) la composizione e la nomina delle commissioni per l’esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.
2. Con successivi decreti dirigenziali dell’autorità competente sono disciplinati:
a) la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale adeguati a svolgere il controllo tecnico dei veicoli pesanti, nell’ambito degli operatori autorizzati e dei corrispondenti centri di controllo privati;
b) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero;
c) le procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;
d) l’armonizzazione della disciplina di revoca dell’autorizzazione;
e) le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato;
f) la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
g) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
h) la definizione delle disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i veicoli a motore di cui all’art. 2, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139.
Art. 3
Soggetti competenti all’effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli pesanti
1. Ferma restando la validità dei titoli autorizzativi già rilasciati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i controlli tecnici sui veicoli pesanti sono operati dai seguenti soggetti:
a) uffici della Motorizzazione civile;
b) i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h), n. 1), iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
c) i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h), n. 2), iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
d) i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h), n. 3), appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire che il consorzio o la società consortile possieda nel suo complesso l’iscrizione in tutte le sezioni del registro medesimo.
2. Gli operatori autorizzati di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono svolgere la propria attività nel territorio di una delle province di cui all’allegato I al presente decreto, ed operano in un regime di autorizzazione quinquennale rilasciata dalla singola provincia, in conformità alle previsioni di cui agli articoli da 238 a 241 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Art. 4
Rilascio delle autorizzazioni
1. Le province, di cui all’allegato I, rilasciano le autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 2, previa istanza del singolo operatore, presentata unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Le province, ricevuta la documentazione di cui al primo periodo, richiedono all’autorità competente di operare le verifiche tecniche in ordine all’idoneità dei locali, delle attrezzature e della strumentazione. L’autorità competente procede alle verifiche entro i successivi trenta giorni.
2. Le province, acquisito l’esito delle verifiche tecniche di cui al comma 1, esaminano l’istanza e adottano motivato provvedimento conclusivo.
3. Il rigetto dell’istanza non ne pregiudica la riproposizione sulla base di nuove evidenze e documentazione.
4. In caso di accoglimento, la provincia comunica il relativo provvedimento all’autorità competente, ai fini dell’iscrizione dell’operatore nel registro generale di cui all’art. 11 e della sua ammissione all’esercizio delle attività di controllo tecnico sui veicoli pesanti di cui all’art. 3.
5. L’autorizzazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile mediante reiterazione da parte dell’operatore, prima della sua scadenza, dell’istanza di cui al presente articolo, ferme le ipotesi di sospensione e revoca di cui all’art. 14.
6. Sono fatte salve le eventuali disposizioni adottate delle singole province di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni del presente decreto e del principio di sussidiarietà, ai fini della disciplina del procedimento autorizzativo di cui al presente articolo.
Art. 5
Obblighi degli operatori autorizzati
1. Gli operatori autorizzati, in corso di esercizio dell’autorizzazione, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente provincia ogni ipotesi di variazione dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, e delle dotazioni strumentali di cui all’art. 9 del presente decreto, al pari di ogni altro evento che possa incidere sul loro possesso.
2. Gli operatori autorizzati devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo a motore in revisione, e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto.
Art. 6
Requisiti generali degli operatori autorizzati
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell’impresa individuale e dell’ispettore, facenti capo agli operatori autorizzati, sono disciplinati dall’art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Art. 7
Requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali degli operatori autorizzati
1. Gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 239 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
2. L’operatore, che intenda esercitare la propria attività come imprenditore individuale ovvero come partecipante ad un consorzio, deve essere iscritto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, in almeno uno dei seguenti registri:
a) registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
c) uno dei registri professionali o commerciali riportati nell’allegato XVI al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, gli operatori che presentano domanda ai sensi dell’art. 4 dimostrano la propria capacità finanziaria secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada, e dall’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995, mediante attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata per un importo di almeno euro 154.937,07, da parte di aziende o istituti di credito o di società finanziarie o assicurative con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del 1995, nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da consorzi o da società consortili, la capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione consorziate deve essere non inferiore a euro 51.645,69, se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Detta capacità finanziaria, da dimostrare sempre mediante attestazione avente le caratteristiche specificate al comma 3 è elevata a euro 87.797,67 e ad euro 118.785,09, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro citato.
5. Ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada, gli operatori istanti devono dimostrare la capacità finanziaria mediante:
a) fatturato globale minimo, dichiarato e maturato negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 300.000,00;
b) esibizione dei rendiconti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività.
6. Gli operatori istanti devono dimostrare di possedere struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto.
Art. 8
Requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici
1. In attuazione dell’art. 12, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, e in considerazione della necessità di assicurare l’imparzialità e l’obiettività dei controlli tecnici, gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) certificazione dell’impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO IEC 17020 parte C;
b) in fase di prima applicazione e comunque fino al 1° gennaio 2023, evidenza della presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e successiva presentazione della certificazione;
b) effettuazione dei controlli tecnici in locali destinati esclusivamente a detta attività, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’autoriparazione;
c) preposizione ai controlli tecnici di un numero di ispettori proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da eseguire, e in ogni caso non inferiore a un ispettore per n. 24 veicoli giornalieri.
Art. 9
Dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati
1. Le dotazioni tecniche minime, richieste agli operatori istanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sono le seguenti:
a) in caso di imprese, i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere le caratteristiche indicate all’art. 239, comma 3, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione del codice della strada. In caso di consorzi e società consortili, è necessaria la dotazione di una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 4, lettera d), punti d.1), d.2) e d.3), del medesimo regolamento;
b) i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:
1) superfice destinata ad ogni linea di revisione non inferiore a 250 m²;
2) superficie totale dei locali, ivi compresi quelli per uso ufficio, destinati alle prove di revisione non inferiore a 600 m²;
3) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
4) altezza non inferiore a 6,20 m se muniti di ponte sollevatore e di 5 m se muniti di fossa di ispezione;
5) ingresso ed uscita aventi larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;
6) area di manovra esterna al locale non inferiore a 1000 m²;
c) gli operatori devono essere permanentemente in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni di cui all’art. 241, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada e all’appendice X del predetto regolamento e aventi, in aggiunta a quelli previsti dall’allegato III, punto I, al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, nonché le dotazioni informatiche idonee e adeguate a supporto dell’intera gestione dell’attività, nonché ai fini del collegamento al CED dell’amministrazione, e comunque tali da consentire l’esercizio delle linee di collegamento secondo il protocollo «MCTCNet» per veicoli di massa complessiva maggiore di 3,5 t.
2. L’operatore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, deve inoltre produrre:
a) copia del certificato di agibilità con l’indicazione della destinazione d’uso rilasciata dall’amministrazione comunale, o copia della richiesta presentata al comune competente almeno quarantacinque giorni prima della data di presentazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, oppure certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il requisito di agibilità previsto ai sensi art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
b) certificato di prevenzione incendi in corso di validità rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, qualora le attività svolte nell’ambito della sede siano soggette alle visite di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In caso di attività diverse da quelle di cui al predetto decreto n. 151 del 2011, il titolare dell’impresa presenta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta che nei suddetti locali vengono rispettate le normative di prevenzione incendi e che per le attività svolte in essa non ricorre l’obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella sua qualità di datore di lavoro, relativa al rispetto nei locali delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché all’avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del medesimo decreto;
d) stralcio del DVR di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elaborato tenendo conto dei rischi connessi all’attività e all’uso delle attrezzature impiegate dagli ispettori di revisione e recante l’indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. La trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è regolata dai provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), adottati dall’autorità competente entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
Modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli e dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, per le categorie di veicoli rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto, il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all’allegato I, punto 2, al citato decreto n. 214 del 2017.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto n. 214 del 2017, per ogni area di cui al comma 1, il controllo tecnico è effettuato sugli elementi di cui all’allegato I, punto 3, al medesimo decreto.
3. L’attestato relativo alla precedente revisione effettuata ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 è rilasciato sotto forma di etichetta autoadesiva secondo quanto previsto dall’art. 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018 e relativo allegato 2. L’etichetta di cui al precedente periodo è riportata sulla carta di circolazione e indica il chilometraggio complessivo percorso dal veicolo e la data in cui eseguire il controllo successivo.
4. Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto n. 214 del 2017.
Art. 11
Registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all’art. 80, comma 8, del codice della strada
1. Presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il registro generale degli operatori abilitati alla revisione sui veicoli di cui all’art. 80, comma 8, del codice della strada. Il medesimo Dipartimento cura la tenuta e l’aggiornamento del registro.
2. L’iscrizione di un centro di controllo nel registro consegue all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente.
3. In caso di revoca dell’autorizzazione, la provincia competente comunica al Dipartimento per la mobilità sostenibile il provvedimento di revoca ai fini dell’annotazione nel registro.
Art. 12
Organismo di supervisione
1. Ai sensi dell’art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, l’attività di controllo, monitoraggio e verifica di matrice tecnica degli operatori autorizzati è effettuata dall’organismo di supervisione territorialmente competente, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 14 del citato decreto n. 214 del 2017, e all’allegato V al medesimo decreto.
2. L’autorità competente, con decreto del Capo Dipartimento da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure relative alle modalità di supervisione dei centri di controllo e ai requisiti degli organismi di supervisione.
Art. 13
Vigilanza sui centri di controllo
1. Ai sensi dell’art. 104, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’organismo di supervisione territorialmente competente di cui all’art. 12 del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, esercita sugli operatori autorizzati attività di alta vigilanza, monitoraggio e verifica di matrice tecnica, al fine di accertare che le attività oggetto di autorizzazione siano svolte nel rispetto delle prescrizioni applicabili, e nella ricorrenza dei requisiti previsti dal presente decreto. Resta ferma, ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’attività di controllo amministrativo da parte delle province sugli operatori autorizzati.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli organismi di supervisione possono procedere a verifica a campione dei veicoli sottoposti a revisione presso i centri di controllo privati.
Art. 14
Revoca e sospensione delle autorizzazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, in capo all’operatore autorizzato;
b) carenza delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei controlli tecnici;
c) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 4;
d) mancata comunicazione degli eventi che incidono sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9;
e) attestazione non veritiera di stati o fatti prodotti, imputabile a colpa grave dell’impresa;
f) irrogazione, con provvedimento definitivo, di un numero di sanzioni, ai sensi dell’art. 80, comma 15, del codice della strada;
g) gravi difformità nella conduzione delle attività di revisione, rispetto alle disposizioni normative di riferimento, tali da compromettere la sicurezza dei veicoli verificati;
h) mancato adeguamento ai requisiti di cui all’art. 9 entro la data del 1° gennaio 2023, in caso di autorizzazione rilasciata provvisoriamente ai sensi del regime abilitativo transitorio di cui all’art. 22.
2. Nei casi di cui al comma 1, il procedimento di revoca è avviato dalla provincia competente o dall’autorità competente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi può altresì essere adottata, in via cautelare, la sospensione dell’autorizzazione fino a un periodo massimo di sei mesi.
3. Gli organismi di supervisione comunicano alle province ogni fatto o atto dagli stessi riscontrato nell’esercizio delle proprie funzioni di supervisione ai sensi degli articoli 12 e 13, che possano rilevare ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 15
Requisiti dell’ispettore
1. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati sono effettuati da ispettori autorizzati o abilitati.
2. Gli ispettori devono:
a) soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione previsti dall’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e dal relativo allegato IV, dall’art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 215 del 2017, nonché dall’accordo del 17 aprile 2019;
b) aver conseguito i titoli di studio e l’esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali, previsti dall’art. 2 del citato accordo del 17 aprile 2019;
c) possedere i requisiti personali e professionali di cui all’art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, salvo quanto previsto dal comma 5;
d) essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00.
3. Per gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’allegato IV, punto 1, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
4. L’ispettore è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, gli ispettori non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività da esercitarsi.
Art. 16
Commissione d’esame per ispettori
1. Le commissioni per l’esame degli ispettori dei centri di controllo sono istituite, in numero non inferiore a quattro, presso le sedi delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT. E’ facoltà dei direttori delle DGT istituire commissioni di esame presso una o più sedi decentrate della medesima Direzione generale.
2. Le commissioni di esame, nominate dal direttore della DGT competente, sono costituite da un numero dispari, non inferiore a tre, di componenti individuati tra il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in possesso di elevata competenza, di cui:
a) un dirigente in rappresentanza della DGT, con funzioni di Presidente,
b) almeno un funzionario con esperienza in meccanica o meccatronica;
c) uno o più funzionari con esperienza in metrologia, in componentistica elettronica di bordo e in sistemi di qualità.
3. I componenti della commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, devono dichiarare ai sensi art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
4. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. La commissione è coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale, appartenente almeno all’Area II – F3, in servizio presso la DGT medesima.
6. I compensi per i membri della commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall’art. 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 17
Regime giuridico degli ispettori autorizzati
1. Gli ispettori di cui all’art. 15, dopo aver frequentato il corso di formazione di cui all’allegato IV al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, ed aver superato l’esame di cui all’art. 5 dell’accordo del 17 aprile 2019, si qualificano quali ispettori autorizzati ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, e sono iscritti nel registro unico degli ispettori istituito presso il Dipartimento della mobilità sostenibile quali «ispettori autorizzati», ai sensi dell’art. 7 dell’accordo del 17 aprile 2019.
2. Ai fini dell’iscrizione nel registro unico degli ispettori e della verifica della permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione medesima, il Dipartimento svolge un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
3. Gli ispettori autorizzati a svolgere attività di revisione sui mezzi di cui all’art. 3, comma 1, non possono in alcun caso operare presso un operatore autorizzato in base a rapporto di lavoro dipendente e vengono individuati dall’organismo di supervisione territorialmente competente all’interno del registro degli ispettori per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il tramite degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, ed autorizzata dal medesimo organismo di supervisione.
4. Gli ispettori che siano legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore, possono essere incaricati per le attività di revisione dei veicoli pesanti, e prestare la relativa attività di revisione, solo nell’ipotesi in cui i centri di controllo con cui sia sussistente tale rapporto di lavoro, non operino anche nella revisione dei veicoli pesanti.
5. Le limitazioni di cui al comma 4 si applicano anche agli ispettori che abbiano la titolarità giuridica dell’impresa che gestisce il centro di controllo o, in caso di centro di controllo avente forma societaria, che abbiano la legale rappresentanza ovvero che siano componenti degli organi societari ovvero siano titolari di partecipazioni societarie, anche di minoranza.
6. Per lo svolgimento dei controlli tecnici è riconosciuto all’ispettore un corrispettivo, da versarsi anticipatamente ad opera dei soggetti richiedenti l’attività di controllo, determinato, anche in via forfettaria, secondo le modalità di cui all’art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e commisurato in funzione dei tempi necessari per lo svolgimento dell’attività e dei costi di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio assegnata.
7. Con decreto dell’autorità competente, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera e), del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento e superamento dell’esame di cui al comma 1.
Art. 18
Sanzioni per l’ispettore
1. I provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore, previsti dall’allegato V, punto 3, lettera b), al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 sono adottati dagli organismi di supervisione, quando venga accertato che l’ispettore:
a) non è più in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte;
b) ha effettuato le revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti;
c) ha contravvenuto a quanto disposto dall’art. 13 del predetto decreto n. 214 del 2017.
2. Nei casi previsti dal comma 1, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di cui all’art. 80, comma 16, del codice della strada, l’autorità competente procede alla diffida, assegnando un termine entro il quale l’ispettore deve presentare le proprie giustificazioni. A seguito di inottemperanza ad almeno due diffide notificate entro l’arco temporale di un anno decorrente alla data di notificazione della prima diffida, la medesima autorità sospende l’efficacia del certificato dell’ispettore, cui consegue la sospensione dell’attività di quest’ultimo per un periodo da trenta a centottanta giorni in ragione della gravità della violazione commessa. A seguito di inottemperanza ad almeno tre diffide ovvero nell’ipotesi di due sospensioni intervenute nell’arco temporale di due anni decorrenti dalla data di comunicazione della prima diffida, adotta il provvedimento di revoca dell’iscrizione dell’ispettore.
2. Gli organismi di supervisione comunicano alla provincia territorialmente competente l’avvenuto avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni nei confronti dell’ispettore, affinché la medesima verifichi, in sede di istruttoria, la ricorrenza degli estremi per la revoca o la sospensione dell’autorizzazione anche in capo all’operatore autorizzato presso il quale l’ispettore abbia svolto le attività di revisione oggetto di sanzione.
Art. 19
Tariffe
1. La determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione svolte dagli Uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile e dagli operatori autorizzati è stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del codice della strada.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, sono altresì stabilite le tariffe inerenti ai controlli, periodici e a campione, effettuati dagli Uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 80, comma 10, del codice della strada.
Art. 20
Disposizioni transitorie
1. In fase di prima applicazione, le province possono rilasciare autorizzazioni temporanee con validità fino al 31 dicembre 2022, alle imprese che utilizzano locali autorizzati all’esercizio dell’attività di revisione secondo i criteri di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.
2. Fino al 31 dicembre 2022, gli operatori autorizzati possono attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 mediante la presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e la successiva presentazione della certificazione.
3. Ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 214 del 2017, i requisiti di cui all’allegato V al citato decreto, inerenti agli organismi di supervisione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le autorizzazioni degli operatori autorizzati non ancora adeguatisi ai requisiti previsti nel presente decreto, e non in possesso delle dotazioni minime indicate dall’art. 9, decadono automaticamente.
5. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessa di avere efficacia il regime transitorio di cui all’art. 13-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla prosecuzione dell’utilizzazione dei sostituti del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, nonché all’art. 9 dell’accordo del 17 aprile 2019.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è possibile sostituire l’ispettore, in caso di suo impedimento o temporanea assenza. In tali casi, ai fini dell’operatività del centro di controllo, è richiesta la nomina di un secondo ispettore autorizzato.
Allegato I
ELENCO DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ABILITATE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Decreto ministeriale del 21 settembre 2023 - Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 19 maggio 2022 - Aggiornamento dell'allegato A, parte 1, del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 19 maggio 2022 - Aggiornamento dell'allegato A, parte 2, e allegato B del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 05 novembre 2021 - Adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 27 ottobre 2021 - Revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960
- LEGGE 09 novembre 2021, n. 156 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…