MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 15 novembre 2021

Istituzione di un Fondo volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall’epidemia di COVID-19

Art. 1

Beneficiari e modalità di presentazione della domanda

1. Le risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall’art. 3-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate alle città i cui porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o scali intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo, ai fini del presente decreto, le mancate entrate delle amministrazioni interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo crocieristico conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 al presente decreto, è presentata dal sindaco, quale rappresentante legale dell’ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (di seguito Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it La domanda contiene la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;

b) l’impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la città;

c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva da eventi indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.

Art. 2

Procedimento

1. Sulle domande pervenute, la Direzione generale svolge l’attività istruttoria e adotta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle medesime domande redigendo apposito elenco, con l’indicazione delle somme riconosciute ai singoli richiedenti, che è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella sezione Amministrazione trasparente. In caso di accoglimento, entro trenta giorni dall’adozione del relativo provvedimento, la Direzione generale competente procede al trasferimento dei fondi.

2. Il contributo è corrisposto in misura pari alla riduzione subita, fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi riconosciuti al fine di tenere conto della perdita complessiva numerica dei passeggeri dichiarata da tutte le città portuali richiedenti.

Art. 3

Verifica in ordine alle dichiarazioni rese

1. La Direzione generale effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all’esito dei controlli effettuati sia accertata l’insussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi, anche parziale, i richiedenti decadono dal beneficio di cui al presente decreto e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

2. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l’aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.

Allegato 1

SCHEMA DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DA DESTINARE, A TITOLO DI RISTORO, ALLE CITTA’ PORTUALI CHE HANNO SUBITO PERDITE ECONOMICHE A SEGUITO DEL CALO DEL TURISMO CROCIERISTICO

(Testo dell’allegato)