MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 17 dicembre 2021
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Modalità di ripartizione del Fondo
1. Le risorse del Fondo di cui al comma 10-bis dell’art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate, nel limite di 63 milioni di euro per l’anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo dei traffici dei passeggeri e dei croceristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica e che sarebbero stati destinati al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, sono assegnate previa specifica domanda del legale rappresentante dell’ente. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno subito.
2. La domanda di cui al comma 1:
a. è trasmessa esclusivamente a mezzo PEC entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it;
b. è corredata da una dichiarazione del legale rappresentante dell’Autorità, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente apposita attestazione della veridicità dei dati in essa contenuti e, in particolare, che i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
c. è corredata dalla tabella A allegata al presente decreto, debitamente compilata;
d. è comprovata da asseverazione del Collegio dei revisori dei conti, di avere subito minori introiti, dettagliatamente rendicontati sulla base di una esposizione analitica delle voci che compongono le mancate entrate, derivanti, in particolare, da diritti di porto, nonché dalle tasse di ancoraggio e dalle tasse portuali, connessi al traffico passeggeri e croceristi per l’anno 2020 a decorrere dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in rapporto al medesimo periodo dell’anno precedente, imputabili all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
e. è corredata da attestazione del legale rappresentante dell’Autorità che, sotto la propria responsabilità, dichiari che non siano stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni;
f. è corredata dalla tabella B indicante gli importi spesi nel periodo 31 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 per le seguenti attività:
manutenzione dei segnalamenti marittimi ed altre strutture generali per la sicurezza della navigazione;
manutenzione di strutture generali per la sicurezza della navigazione; (1)
interventi di sicurezza alle infrastrutture portuali per la protezione da mareggiate/condizioni meteo avverse; (2)
attività di dragaggio effettuate per pubblico interesse;
assicurare/manutenere l’illuminazione pubblica negli spazi portuali pubblici;
manutenzione di strade messe a disposizione gratuitamente per uso pubblico in ambito portuale;
il finanziamento di altre infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
i cui costi, in periodi pre-pandemia, sarebbero stati coperti dagli introiti derivanti, in particolare, dai diritti di porto, nonché dalle tasse di ancoraggio e dalle tasse portuali.
3. La richiesta di contributo può essere presentata anche per periodi limitati rispetto all’arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché comunque compresi tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
4. Sulla base degli elementi forniti, la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne svolge l’attività istruttoria e adotta, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate. In caso di accoglimento, entro quindici giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la medesima Direzione procede al pagamento dell’importo riconosciuto.
5. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle Autorità beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l’entità della quota di contributo assegnata a ciascuna Autorità è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa Autorità rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
6. Il provvedimento di cui al comma 4, con l’indicazione delle somme riconosciute alle singole Autorità di sistema portuale beneficiarie, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione trasparente.
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(1) Elencare singolarmente le strutture, indicando il rispettivo importo.
(2) Elencare singolarmente le infrastrutture, indicando il rispettivo importo.
Art. 2
Verifica in ordine alle dichiarazioni rese
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle Autorità di sistema portuale ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.
2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all’esito di controlli effettuati dal Ministero sia accertata l’insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto ed il Ministero procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l’aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all’esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l’entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero.
5. L’amministrazione provvede agli adempimenti indicati nel decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato
(Testo dell’allegato)