MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 18 novembre 2021
Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori
Art. 1
Oggetto e finalità del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell’arco del biennio 2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l’annualità 2021 e di 25 milioni di euro per l’annualità 2022.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d’investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla società Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., quale soggetto gestore dell’attività istruttoria giusta quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del presente decreto:
a) 5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
b) 35 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6-D Final ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. La suddetta dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro, viene suddivisa equamente in ragione di euro 17,5 milioni per l’annualità 2021 ed euro 17,5 milioni per l’annualità 2022;
c) 10 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. La percentuale massima delle risorse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. quale soggetto gestore dell’attività istruttoria per l’intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all’implementazione e gestione della piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell’Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già «delle infrastrutture e dei trasporti») e la società Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d’intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all’art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l’importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all’art. 2, comma 1 per singola impresa, non può superare euro 550.000. Qualora l’importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L’importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Modalità di funzionamento
1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.
2. La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell’effetto d’incentivazione di cui all’art. 6 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all’art. 7, comma 2.
Art. 4
Prenotazione
1. Ai soli fini della proponibilità delle istanze volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l’acquisizione dei beni di cui all’art. 2, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall’ordinativo sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento secondo le modalità fissate con il decreto direttoriale di cui all’art. 7 del presente decreto.
2. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto decade dal benefico e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
Art. 5
Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto
1. In relazione agli investimenti di cui all’art. 2, comma 1 del presente decreto:
a) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
c) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate comprese, come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) e b), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d’ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra-costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate, comprese, ed in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.
4. In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro VI il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o pari a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normati IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto ai fini dell’ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.
9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
Art. 6
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, per le attività istruttorie si avvale della società Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. in qualità di soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, nell’ambito delle risorse allo stesso attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell’applicazione informatica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all’attività istruttoria, all’aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all’art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell’elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto. La Commissione di cui al comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell’adozione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell’amministrazione, ovvero con proposta di rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto.
3. La percentuale massima delle risorse di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto da destinare alla società Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., quale soggetto gestore dell’attività istruttoria per l’intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all’implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2, viene determinata con atto attuativo dell’Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti») e la società Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.
4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto è nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell’istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 7
Modalità di dimostrazione dei requisiti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all’art. 2, gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.
2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.
Art. 8
Cumulabilità degli aiuti
1. Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del citato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 9
Verifiche e controlli
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l’annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all’art. 6, comma 2, e disporre in ordine all’obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
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