MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 26 aprile 2022
Modalità e criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti del diporto
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto determina le modalità e i criteri di svolgimento delle attività di vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
Art. 2
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorità di vigilanza: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dello sviluppo economico, individuate quali amministrazioni vigilanti dall’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
b) attività di vigilanza di tipo attivo: la vigilanza effettuata ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, a seguito di segnalazioni o informazioni pervenute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne, volta a:
1) verificare e accertare l’eventuale non conformità dei prodotti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 alle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
2) verificare e accertare se i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 rappresentino un rischio concreto per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente;
3) eliminare le non conformità riscontrate e il rischio a esse correlato di cui ai punti 1) e 2);
c) vigilanza di tipo proattivo: la vigilanza effettuata ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, finalizzata a prevenire situazioni di non conformità dei prodotti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, alle disposizioni del medesimo decreto legislativo ovvero di rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente.
Art. 3
Personale
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne e il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica individuano, nell’ambito dei propri ruoli organici, il personale dotato della competenza necessaria allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all’art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
2. Le attività di vigilanza del mercato, controllo e valutazione di prodotti, sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne attraverso i propri uffici.
Art. 4
Attività svolta dalle autorità di vigilanza
1. L’attività di vigilanza è svolta:
a) dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne, con riferimento alle seguenti attività:
1) porre in essere le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) nonché dall’art. 5;
2) programmare e coordinare le attività svolte dal personale di cui all’art. 3, comma 2;
3) interagire con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attività di controllo sul territorio;
4) cooperare tra le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri dell’Unione europea, anche ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
5) fornire al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore e la normativa tecnica il proprio contributo alle strategie nazionali di vigilanza del mercato – con specifico riferimento al settore in questione – ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
b) dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore e la normativa tecnica, con riferimento alle seguenti attività:
1) offrire supporto alle attività di cui alla lettera a), limitatamente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
2) redigere il programma nazionale di sorveglianza del mercato previsto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, tenuto conto dei contributi forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne, relativamente ai prodotti di cui all’art. 2 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
Art. 5
Modalità e criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti
1. Gli accertamenti finalizzati alla vigilanza sul mercato e al controllo sui prodotti sono effettuati nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità ed economicità dell’azione amministrativa e comunque in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile al soggetto interessato dal controllo.
2. Il personale di cui all’art. 3, comma 2, procede a effettuare gli accertamenti anche presso i singoli utilizzatori nel caso in cui, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione, esistano fondati, gravi e comprovati motivi per ritenere che il prodotto messo in commercio o in servizio non sia conforme a quanto prescritto dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero possa mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente.
3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale di cui all’art. 3, comma 2 può acquisire dall’operatore economico o dall’utilizzatore interessato la documentazione e le informazioni ritenute utili ai fini dell’attività di vigilanza, ispezionare le aree di produzione o di esposizione o di immagazzinamento dei prodotti e visionare, laddove sia possibile, i prodotti in costruzione o, anche a campione, i prodotti finiti. Può, altresì, temporaneamente e a titolo gratuito, prelevare singoli campioni per l’esecuzione di esami e prove, i cui costi saranno imputati nei relativi capitoli di spesa per le attività di vigilanza esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne.
Di tutta l’attività compiuta viene redatto un verbale di visita, di cui una copia è rilasciata all’operatore economico o all’utilizzatore interessato.
4. Il personale di cui all’art. 3, comma 2 accerta l’eventuale inosservanza delle norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto. Tale accertamento può avvenire sia nel corso della verifica, qualora possibile, sia al termine dell’istruttoria avviata. Il personale di cui all’art. 3, comma 2 del presente decreto, redige il rapporto di cui all’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e lo invia alla Capitaneria di porto competente per territorio per i seguiti di competenza.
5. Al fine di garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni e consentire il coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato dell’Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne, a seguito dell’espletamento dell’attività di vigilanza, provvede:
a) a inserire nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) tutte le informazioni relative al prodotto che sia risultato non conforme;
b) a notificare immediatamente alla Commissione europea i prodotti che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza, attraverso il sistema di informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX).
6. Le autorità di vigilanza non rilasciano a soggetti privati pareri sulla conformità dei prodotti.
Art. 6
Vigilanza presso fiere, saloni nautici e manifestazioni
1. Il personale di cui all’art. 3, comma 2 può operare anche presso fiere, saloni nautici e manifestazioni, al fine di pianificare e organizzare l’attività di vigilanza e a fini conoscitivi e statistici.
Art. 7
Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario
1. Le autorità di vigilanza ricevono le segnalazioni di presunta non conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 dalle autorità incaricate dei controlli sui prodotti alle frontiere esterne e adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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