MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 27 ottobre 2021

Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE. (21A07153)

Art. 1

Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012

1. All’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilita’ sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, secondo un metodo di casualita’. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformita’ ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera “V” o “F”, a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e’ non superiore a tre.».

Art. 2

Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. All’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilita’ sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, secondo un metodo di casualita’. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformita’ ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera “V” o “F”, a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e non superiore a tre.».

Art. 3

Entrata in vigore ed applicabilita’

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, e’ stabilita la data di applicabilita’ delle disposizioni del presente decreto.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione vigente.

Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.