MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 28 ottobre 2021
Misura per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l’annualità:
2020, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a cinquanta milioni di euro, di cui all’art. 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni;
2021, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a venti milioni di euro, di cui all’art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, l’entità del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto alla società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione con unico socio, quale soggetto gestore dell’attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 4.
Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all’art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 104/2020, pari a venti milioni di euro per l’anno 2021, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all’art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da parte delle imprese esercenti i servizi di linea effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a cinquanta milioni di euro per l’anno 2020, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all’art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della medesima legge 11 agosto 2003, n. 218.
3. L’importo del contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti di cui al comma 2 per l’acquisizione di un autobus di categoria:
M2 è al massimo di 20.000,00 euro e
M3 è al massimo di 40.000,00 euro.
4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, a ciascuna impresa istante il ristoro di cui ai commi 1 e 2 è erogabile, in misura pari all’ammontare che l’impresa abbia dimostrato di aver pagato, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui ai medesimi commi 1 e 2.
5. Qualora, per le misure di cui ai commi 1 e 2, le risorse disponibili siano inferiori alla somma dell’ammontare complessivo richiesto, i contributi erogati sono ridotti della stessa percentuale fino alla capienza delle risorse disponibili.
6. L’importo complessivo del ristoro di cui ai commi 1 e 2 non supera un milione e ottocentomila euro per impresa e, salve le eccezioni di cui alla lettera c) della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C (2020) 1863, può essere concesso a condizione che l’impresa alla data del 31 dicembre 2019 non si trovava già in difficoltà.
Art. 3
Fasi procedimentali
1. L’istruttoria svolta dal soggetto gestore di cui all’art. 4 verte sui seguenti documenti:
a) il contratto di acquisizione dell’autobus;
b) il piano di ammortamento delle rate di finanziamento o di leasing finanziario afferente allo stesso;
c) le quietanze delle rate e dei canoni, aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;
d) nel caso di domanda per il ristoro di cui all’art. 2, comma 2, dichiarazioni relative al titolo legale, in base al quale è avvenuta l’immatricolazione, seppur provvisoria, dell’autobus acquisito;
e) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito: alla sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159/2011; alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136; al rispetto della normativa dell’Unione europea relativamente al cumulo degli aiuti di Stato.
2. La Commissione di cui all’art. 4, comma 3, qualora sussistano i requisiti, istruiti dal soggetto gestore di cui all’art. 4, comma 1, previsti dal presente decreto, propone l’accoglimento della domanda di cui al comma 1, ai fini dell’adozione del provvedimento favorevole da parte dell’amministrazione.
3. La disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalità di presentazione delle domande è rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto delega le attività istruttorie di cui all’art. 3, commi 1 e 2, al soggetto gestore di cui all’art. 1 comma 1, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto-legge. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al 22% a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attività di gestione non dà luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili.
2. Il soggetto gestore, nell’ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell’applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all’assistenza alle imprese in sede di presentazione della domanda, all’esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto.
3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto è nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell’istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 5
Cumulabilità degli aiuti
1. I contributi di cui all’art. 2, commi 1 e 2, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla sezione 3.1, della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), e sono giustificati e compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività.
2. Le misure temporanee di aiuto di cui all’art. 2, comma 1, possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le relative norme in materia.
3. Le misure temporanee di aiuto di cui all’art. 2, comma 2 possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con gli aiuti previsti dal regolamento di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le relative norme di tale regolamento, e, invece, ai sensi dell’art. 1, comma 115, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti concesse in base al regolamento «de minimis».
Art. 6
Verifiche e controlli
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all’art. 3, comma 2, e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all’art. 5, o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L’erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863).
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