MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 11 dicembre 2019, n. 38535
Dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneità psicofisica per il rilascio della patente di guida
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, che modifica l’art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e prevede la dematerializzazione del certificato medico che attesta l’idoneità psicofisica dei conducenti richiesta per il rilascio e la revisione delle patenti di guida.
L’attuazione delle nuove disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 54/2019, all’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono individuate le procedure connesse alla trasmissione telematica, da parte dell’organo accertatore, della relazione medica, il cui modello è previsto dall’allegato al citato D.P.R. 54/2019.
Il decreto in questione è stato firmato dal Direttore generale per la Motorizzazione in data 2 dicembre 2019 e sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale. Nelle more della pubblicazione, si forniscono di seguito, alcune istruzioni utili per attuare le nuove disposizioni in materia di attestazione dell’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.
1. Ambito di applicazione delle nuove attestazioni
La nuova procedura si applica per tutti i casi di rilascio delle patenti di guida (conseguimento, rinnovi, duplicati ecc.) nonché di revisione ai sensi dell’art. 128 c.d.s.
Il modello della relazione medica da trasmettere al centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione è unico, sia che l’accertamento sia stato svolto da un medico monocratico, di cui all’art. 119, comma 2, c.d.s., sia che sia stato svolto da una commissione medica locale, di cui all’art. 119, comma 4, c.d.s.
2. Accreditamento dei sanitari
Per trasmettere la relazione, i sanitari dovranno accedere al sistema informatico attraverso il sito web www.ilportaledellautomobilista.it, inserendo le credenziali fornite dall’Amministrazione e il pin generato dal sistema.
L’istanza di accredito dei sanitari, per avere le credenziali di accesso al sistema, sono specificate dal decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.
3. Procedimento di trasmissione della relazione medica
Le nuove disposizioni prevedono:
a) i soggetti certificatori, al termine della visita, trasmettono la relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. Eventuali prescrizioni relative al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni, dovranno essere indicate con i codici unionali o nazionali;
b) unitamente alla relazione, i soggetti certificatori trasmettono – con la stessa modalità telematica – la fotografia e la firma del titolare della patente, assumendosi la responsabilità della loro autenticità;
c) al termine delle operazioni sub a) e b), i soggetti certificatori rilasciano all’utente la ricevuta dell’avvenuta trasmissione al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La ricevuta, generata automaticamente dal sistema informatico, è stampata su carta semplice e consegnata immediatamente all’interessato;
d) sulla predette ricevuta, i soggetti accertatori che hanno ritenuto solo “parzialmente” sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica, in relazione alla categoria di patente richiesta dall’utente (ad es., periodo di validità ridotto, imposizione di prescrizioni, idoneità per categoria inferiore rispetto a quella di cui è titolare l’utente ecc.), indicano espressamente i motivi sulla base dei quali hanno fondato la loro valutazione, al fine di consentire agli utenti di richiedere la visita presso un organo sanitario di Rete Ferroviaria italiana, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s., ovvero di proporre i ricorsi consentiti dall’ordinamento giuridico. I motivi sui quali si fonda il giudizio del soggetto accertatore non devono in alcun caso essere inseriti nella relazione medica né, comunque, registrati nel sistema informatico della Direzione Generale per la Motorizzazione. Nel caso in cui il declassamento sia richiesto dall’utente, i soggetti accertatori indicano, sulla ricevuta da consegnargli, che l’idoneità dei requisiti psicofisici è stata accertata per una categoria “inferiore”, a richiesta dell’utente stesso;
e) qualora i soggetti accertatori non abbiano ritenuto sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica per alcuna categoria di patente di guida, non devono predisporre la relazione medica informatizzata. In tali casi resta fermo l’obbligo per i soggetti accertatori, ai sensi del comma 2 del novellato art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di rilasciare all’utente una attestazione adeguatamente motivata avverso la quale l’interessato potrà proporre ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento. In ogni caso, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s. le commissioni mediche locali, devono comunicare il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente Ufficio Motorizzazione civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ex artt. 129 e 130 c.d.s.
4. Accertamenti per conferma di validità della patente di guida
La procedura relativa alla conferma di validità della patente di guida è sostanzialmente quella già descritta nella circolare prot. 20423 del 23 settembre 2014, fatto salvo l’obbligo, da parte del soggetto certificatore, di motivare l’esito dell’accertamento “parzialmente” sfavorevole per l’utente, sulla ricevuta che gli viene consegnata, come specificato nel precedente paragrafo 3, lettera d).
5. Accertamenti per il rilascio di patente per conseguimento, conversione, duplicato.
Nei casi di accertamento dell’idoneità psicofisica per il conseguimento, conversione o duplicato della patente di guida, il soggetto certificatore non dovrà verificare l’assolvimento degli oneri relativi all’imposta di bollo o ai diritti previsti dalla tabella 3 della 3 della legge 870/1986.
6. Modalità operative
L’applicazione informatica di attuazione del D.P.R. 54/2019 entrerà in vigore a far data 22 gennaio 2020. A decorrere da tale data, non sarà più possibile rilasciare i certificati medici sulla base delle disposizioni precedenti.
Istruzioni tecniche più specifiche, saranno emanate dalla Divisione 7 di questa Direzione.
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