MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 20 dicembre 2018, n. 33292
Art. 29-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 – Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero
Come è noto, la disposizione in oggetto, entrata in vigore il 4 dicembre u.s., ha novellato gli artt. 93 e 132 c.d.s., introducendo il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni.
Stante la genericità della formulazione del comma 1 -bis dell’art. 93 c.d.s., è da ritenere che il divieto sia rivolto non solo alle persone fisiche residenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, ma anche alle persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia, ancorché costituite all’estero.
Inoltre, il divieto di circolazione riguarda qualsiasi veicolo immatricolato all’estero, vale a dire in un altro Paese UE o SEE o in uno Stato extraUE.
In ossequio ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori (art.45/TFUE) e di libera prestazione di servizi (art.56/TFUE), sono esclusi da tale divieto esclusivamente:
– i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato in un altro Stato UE o SEE con una impresa che non ha sedi in Italia;
– i veicoli intestati ad un’impresa costituita in un altro Stato UE o SEE, che non ha sedi in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l’impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.
A fronte del predetto divieto, il comma 1-quater dell’art. 93 c.d.s prescrive due rimedi alternativi:
1) che il veicolo venga immatricolato in Italia, al fine di poter continuare a circolare sul territorio dello Stato;
2) che il veicolo venga condotto oltre confine previo rilascio del foglio di via (art. 99 c.d.s.).
Le medesime previsioni sono contenute nel novellato art. 132 c.d.s.. Infatti, scaduto il termine di un anno, entro il quale è ammessa la libera circolazione di veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti non residenti, è prescritto anche in tal caso che il veicolo venga immatricolato in Italia (ovviamente, a condizione che l’intestatario acquisisca qui la residenza o stabilisca una propria sede) o che venga condotto oltre i transiti di confine munito di foglio di via.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di condurre il veicolo oltre confine mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto, senza necessità di richiedere il foglio di via.
Tutto ciò premesso, si illustrano di seguito le necessarie istruzioni operative.
A) Soggetti che possono richiedere l’immatricolazione o il foglio di via
La possibilità di richiedere l’immatricolazione o il foglio di via è riservata, ai sensi degli artt. 93, comma 1-quater, e 132, comma 1, c.d.s., ai soli intestatari della carta di circolazione estera.
Tuttavia, si osserva che, in molti casi, il veicoli in parola sono intestati a persone residenti all’estero che, in quanto tali, non hanno titolo a richiedere l’immatricolazione in Italia e, al contempo, sono impossibilitati, per le ragioni più svariate, a richiedere personalmente i fogli di via e a condurre i veicoli stessi oltre confine.
Considerata la ratio delle nuove disposizioni e tenuto conto dei diversi effetti che derivano dalla immatricolazione rispetto al rilascio del foglio di via, si ritiene sussistano i presupposti per prevedere, in quest’ultimo caso, le modalità operative che vengono illustrate nel successivo paragrafo C); ciò nell’intento di agevolare l’esportazione di veicoli che non possono più circolare in Italia, senza peraltro ledere gli interessi di ordine pubblico sottesi, e al contempo di non aggravare oltre misura l’operatività degli UMC.
B) Immatricolazione in Italia
Su richiesta dell’interessato, il veicolo deve essere immatricolato con targa italiana secondo le procedure vigenti in materia di “nazionalizzazioni”, ivi comprese quelle che attengono al censimento dell’importazione e all’assolvimento degli obblighi IVA laddove si tratti di veicolo proveniente da altro Stato UE o SEE.
A tale ultimo riguardo, si rinvia comunque alla competente Agenzia delle Entrate, che legge per opportuna conoscenza, ogni valutazione in ordine alla possibilità di prevedere, in ragione della peculiarità delle ipotesi considerate, eventuali procedure semplificate per ciò che attiene la verifica degli obblighi impositivi.
Come già evidenziato al paragrafo A), la nazionalizzazione può essere richiesta unicamente dall’intestatario della carta di circolazione estera, se residente in Italia.
In caso di non coincidenza tra il soggetto intestatario e il soggetto che ha interesse a nazionalizzare, poiché il rilascio della carta di circolazione può essere effettuato, per principio generale (art. 93, comma 1, c.d.s.) solo a nome di chi si dichiara proprietario, occorre che il veicolo sia preventivamente ceduto in favore del soggetto, residente in Italia, che intende immatricolare il quale, ai fini della iscrizione nel Pubblico registro automobilistico, dovrà produrre la documentazione prevista dalla disciplina di settore.
In ogni caso, si rammenta che il veicolo da nazionalizzare deve essere stato cancellato dai registri delle competenti Autorità estere (al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare prot. n. 17984 del 24 luglio 2018) e non deve risultare segnalato quale veicolo rubato od oggetto di appropriazione indebita; inoltre, per poter circolare su strada, deve essere in regola con gli obblighi di revisione o aver superato, laddove ricorre il caso, le verifiche tecniche effettuate in sede di visita e prova propedeutica alla nazionalizzazione.
C) Rilascio del foglio di via
Laddove l’interessato non possa o non intenda immatricolare il veicolo in Italia, è tenuto a richiedere il rilascio di un foglio di via, e della relativa targa provvisoria (art. 99 c.d.s.), previa consegna della carta di circolazione e delle targhe estere.
Per le finalità già evidenziate al paragrafo A), nel caso in cui l’utilizzatore di fatto del veicolo sia un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione estera, il foglio di via può essere richiesto dal medesimo utilizzatore sulla base, alternativamente:
– di una delega rilasciata dall’intestatario della carta di circolazione estera, recante firma legalizzata presso la competente Autorità estera, secondo le modalità ivi in uso e corredata da traduzione asseverata in lingua italiana;
– di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000), resa dall’utilizzatore del veicolo, attestante la circostanza che lo stesso è stato autorizzato dall’intestatario estero a condurre il veicolo oltre i confini italiani.
Nell’intento di uniformare l’azione amministrativa degli UMC su tutto il territorio nazionale, si allegano alla presente il prototipo di domanda di rilascio del foglio di via unitamente alla attestazione prevista dalla circolare prot. n. 4612/M350 dell’8 marzo 2004 (Allegato 1) nonché il prototipo della predetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2).
Resta fermo che II foglio di via non può essere rilasciato nel caso in cui il veicolo non sia in regola con gli obblighi di revisione e, pertanto, il veicolo può essere condotto oltre confine solo mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto.
Gli UMC avranno cura di trasmettere integre le carte di circolazione e le targhe estere alle Autorità che le hanno rilasciate, utilizzando i recapiti dei punti di contatto delle Autorità dei Paesi UE o degli Uffici Consolari accreditati in Italia; ciò al fine di consentire a dette Autorità, secondo le rispettive legislazioni nazionali, di riconsegnare i documenti ai relativi intestatari.
D) Ritiro della carta di circolazione da parte degli Organi di polizia
Gli artt. 93, comma 7-bis, e 132, comma 5, c.d.s prevedono che, in caso di violazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 93, comma 1 -bis, e nell’art. 132, comma 1, c.d.s., l’organo accertatore ritiri la carta di circolazione estera e la trasmetta all’UMC competente per territorio, assegnando il termine di 180 giorni entro i
quali il veicolo deve essere nazionalizzato o deve essere richiesto il rilascio del foglio di via, pena la confisca del veicolo.
All’atto della richiesta dì nazionalizzazione o di rilascio del foglio di via, l’interessato dovrà ovviamente consegnare anche le targhe estere rimaste in suo possesso.
Gli UMC avranno cura di segnalare alla competente Autorità di polizia i veicoli per i quali, scaduto il predetto termine, non sia stata richiesta né l’immatricolazione in Italia né il rilascio del foglio di via.
E) Avvertenze finali
Codeste DGT avranno cura di verificare che l’utenza interessata sia correttamente informata circa l’impossibilita di ricorrere, al fine di condurre il veicolo oltre confine, alla autorizzazione alla circolazione di prova e alla relativa targa; ciò in quanto non solo viola le disposizioni in commento, ma anche quelle in materia di circolazione di prova, non essendo le targhe di prova preordinate alla esportazione di veicoli.
Si evidenzia, infine, che sono rimaste immutate le disposizioni contenute nell’art. 134 c.d.s., in specie quelle previste dal comma 1 -bis, a norma del quale i veicoli “immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)” e i veicoli “immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264”.