MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 22 gennaio 2020, n. 2173
Articolo 103, comma 1, c.d.s. – Cancellazione di veicoli per definitiva esportazione all’estero
Il nuovo testo dell’art. 103, comma 1, c.d.s., introdotto dal decreto legislativo n. 98/2017 (istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà) ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020, prevede che, per la definitiva esportazione all’estero di veicoli, l’intestatario o l’avente titolo è tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dall’ANV e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione.
Inoltre, la cancellazione può essere disposta solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.
Dal 1° gennaio 2020, pertanto, sono venute meno le previgenti disposizioni che consentivano di effettuare la cancellazione dei veicoli entro sessanta giorni dalla loro esportazione, fornendo prova dell’avvenuta reimmatricolazione all’estero o comunque della loro effettiva esportazione.
Al riguardo, si chiarisce preliminarmente, che la norma in esame persegue finalità volte alla salvaguardia di interessi di ordine pubblico e di tutela ambientale e, pertanto, si applica a tutte le ipotesi di esportazione, sia verso i Paesi UE sia verso Stati extraUE, ed anche nel caso in cui il veicolo venga condotto oltre confine mediante trasporto con altro veicolo idoneo (es. bisarca).
Ciò premesso, al fine di dirimere le incertezze applicative qui segnalate, si forniscono i chiarimenti che si illustrano.
A) Regime applicabile ai veicoli esportati entro il 31.12.2019
Per i veicoli già esportati entro il 31.12.2019, debbono ritenersi ancora applicabili le disposizioni e le procedure in vigore in quel momento.
Pertanto, nel rinviare alle istruzioni di dettaglio impartite dall’Automobile Club d’Italia ai sensi del previgente art. 103, comma 1, c.d.s., si precisa che alla richiesta di cancellazione l’interessato dovrà allegare copia della carta di circolazione estera od altra documentazione probante l’effettiva esportazione del veicolo in data anteriore al 1° gennaio 2020.
Si precisa altresì che, nell’ipotesi considerata, la cancellazione non può intendersi condizionata alla effettuazione della revisione, con esito regolare, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.
B) Regime applicabile ai veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020
Per i veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo.
In tal caso, se il veicolo è stato sottoposto a revisione da oltre sei mesi, il veicolo stesso va nuovamente sottoposto a controllo tecnico, ancorché la revisione precedente sia ancora in corso di validità.
Sotto questo aspetto, tuttavia, nell’applicazione del novellato art. 103, comma 1, c.d.s. occorre tener conto anche delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di revisione (direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014 e decreto ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017); pertanto, in considerazione del complessivo assetto normativo, è da ritenere che il veicolo non debba essere sottoposto, ai fini di esportazione, a nuova revisione se:
– è già stato sottoposto a visita e prova (art. 75 c.d.s.) in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione per esportazione;
– non è ancora scaduto il termine per la sottoposizione alla prima revisione rispetto alla data di prima immatricolazione.
Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall’art. 80, comma 7, c.d.s., non deve essere pendente una segnalazione, da parte degli Organi di polizia stradale, circa la sicurezza del veicolo per la circolazione su strada, avendo subito gravi danni nel corso di un incidente, né a maggior ragione un provvedimento di revisione singola adottato dall’UMC.. In detta ipotesi, quindi, la cancellazione può essere disposta solo a condizione che la revisione singola abbia esito regolare.
C) Casi particolari
Indipendentemente dalla data di effettiva esportazione all’estero, la cancellazione deve sempre essere disposta, senza obbligo di revisione, quando:
– il veicolo sia stato demolito all’estero e l’interessato produce, unitamente alla richiesta di cancellazione, copia della documentazione estera attestante l’avvenuta demolizione;
– debba essere eseguita una sentenza di accertamento della perdita di possesso del veicolo in capo al soggetto che nell’ANV e nel PRA ne risulta proprietario.
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