MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 24 gennaio 2019, n. 2233
Art. 29-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 – Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero – Circolare prot. n. 33292 del 20 dicembre 2018 – Chiarimenti applicativi
Si fa seguito alla circolare prot. n. 33292 del 20 dicembre 2018 per fornire ulteriori chiarimenti applicativi in ordine alle disposizioni contenute negli artt. 93 e 132 c.d.s., così come novellati dalla disposizione in oggetto, tenuto conto dei dubbi interpretativi e delle difficoltà operative riscontrate dagli UMC.
A) Immatricolazione in Italia
In tema di nazionalizzazione dei veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di cittadini residenti in Italia da più di 60 giorni, si è evidenziata la sussistenza di Paesi UE nei quali, in forza della legislazione nazionale, non è prevista la preventiva radiazione dei veicoli da esportare in altri Stati membri.
Pertanto nei casi di specie, gli UMC procederanno comunque alla nazionalizzazione dei veicoli in parola dandone comunicazione, così come previsto dall’art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, alle competenti Autorità estere (utilizzando i consueti recapiti dei rispettivi punti di contatto) e, a richiesta di queste ultime, restituiranno le carte di circolazione dalle stesse emesse (utilizzando i recapiti dei medesimi punti di contatto o degli Uffici Consolari accreditati in Italia).
Come da disposizioni generali vigenti, le targhe estere saranno avviate a distruzione all’atto dell’avvenuta nazionalizzazione, così come le relative carte di circolazione di cui le competenti Autorità estere non abbiano richiesto la restituzione entro 6 mesi.
Al fine di prevenire eventuali abusi, gli UMC avranno comunque cura di interrogare la banca dati EUCARIS prima di rilasciare i documenti di circolazione.
Con riferimento agli Stati UE per i quali, invece, la legislazione nazionale prevede la preventiva radiazione dei veicoli da esportare, restano fermi i contenuti generali della circolare prot. n. 17984 del 24 luglio 2018.
B) Conduzione dei veicoli oltre i transiti di confine
Come già chiarito con la circolare prot. n. 33292 del 20 dicembre 2018, l’art. 29-bis del decreto-legge in oggetto prescrive espressamente, a fronte del divieto per i residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, la possibilità di nazionalizzare il veicolo o di condurlo oltre confine munito di foglio di via.
A tale ultimo riguardo, sì è già avuto modo di evidenziare che, in alternativa, deve comunque intendersi fatta salva la possibilità di condurre il veicolo oltre i transiti di confine anche mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto, senza necessità di richiedere il foglio di via.
Si pone, conseguentemente, la questione interpretativa della procedura da adottare nel caso in cui l’interessato non intenda o sia impossibilitato a richiedere il foglio di via (es. perché il veicolo non è in regola con gli obblighi di revisione) e la carta di circolazione estera sia depositata presso l’UMC in quanto ritirata dagli Organi di polizia stradale ai sensi degli artt. 93, comma 7-bis, e 132, comma 5, c.d.s..
Tenuto conto della ratio delle predette disposizioni, si dispone che l’interessato presenti all’UMC una comunicazione scritta, nella quale manifesta la propria volontà di condurre il veicolo oltre confine mediante trasporto con altro veicolo, allegando le targhe estere rimaste in suo possesso e la copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
Gli UMC avranno cura di trasmettere integre le carte di circolazione e le targhe estere alle Autorità che le hanno rilasciate, utilizzando i recapiti dei punti di contatto delle Autorità dei Paesi UE o degli Uffici Consolari accreditati in Italia; ciò al fine di consentire a dette Autorità, secondo le rispettive legislazioni nazionali, di riconsegnare i documenti ai relativi intestatari.
Gli UMC avranno altresì cura di segnalare alla competente Autorità di polizia i veicoli per i quali, scaduto il termine di 180 giorni previsto dai richiamati artt. 93, comma 7- bis, e 132, comma 5, c.d.s., gli interessati non abbiano richiesto l’immatricolazione in Italia o il rilascio del foglio di via, né abbiano comunicato la volontà di trasferirli oltre confine mediante trasporto con altri veicoli.
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