MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 29 marzo 2019, n. 6552
Trasferimento sede legale imprese di trasporto di merci su strada conto terzi iscritte al Registro Elettronico Nazionale. – Aggiornamento procedura
PREMESSA
Le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi veicolari aventi massa complessiva superiore a tale limite, formati da questi veicoli, hanno come riferimento un unico Ufficio per tutte le vicende connesse con l’esercizio di detta professione (iscrizione REN – iscrizione Albo – variazioni, sospensioni e cancellazioni).
Infatti, come è noto la gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, è stata trasferita dall’articolo 1 del DPCM 8 gennaio 2015, in attuazione dell’articolo 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), agli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e agli organi individuati da alcune Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie disposizioni.
A seguito di tale trasferimento di funzioni, la competenza in materia di gestione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 e di gestione degli albi provinciali di cui alla legge n. 298/74 risulta incardinata nel medesimo Ufficio.
I procedimenti riguardanti le imprese autorizzate all’esercizio della professione, in quanto iscritte al REN e, preventivamente, all’Albo, che interessano sia le variazioni dei dati identificativi delle stesse sia l’accertamento della sussistenza e il mantenimento dei requisiti da esse posseduti vengono istruiti e conclusi da parte dell’Ufficio motorizzazione civile o da quelli individuati dalle predette Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio rispetto alla sede principale dell’impresa.
Nel caso di trasferimento della sede legale dell’impresa autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada da una provincia ad un’altra, si determina anche un trasferimento di competenza tra Uffici.
Attualmente, la procedura amministrativa, in caso di trasferimento della sede legale da una provincia ad un’altra comporta il trasferimento di competenza per la gestione dell’impresa nel REN, previa cancellazione dell’impresa dall’albo provinciale della sede di provenienza e iscrizione nell’albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale.
Al riguardo, sia le imprese che gli Uffici hanno evidenziato diverse problematiche connesse a tale procedura. In particolare viene segnalata la difficoltà a concludere l’iter in tempi brevi e la necessità di evitare che tra la cancellazione da un albo provinciale e l’iscrizione nel nuovo ci sia soluzione di continuità. Inoltre si è rilevato che l’attuale procedura informatica è impostata in modo tale che a seguito di variazione della sede legale si provvede all’eliminazione dell’impresa dal REN e alla cancellazione dall’Albo di provenienza, con la conseguente necessità per l’Ufficio competente in relazione alla nuova sede legale di procedere ad una nuova iscrizione nel REN e nell’albo provinciale.
Premesso che il REN è un registro nazionale e che in presenza di variazioni che riguardano solo elementi non determinanti dell’impresa, come è quello del mero spostamento di sede, e nel caso in cui l’identità del soggetto permanga la stessa, il numero assegnato all’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci, coincidente con l’iscrizione nel predetto Registro, non va, pertanto, modificato.
Al fine di semplificare e rendere omogenea la procedura in caso di spostamento della sede legale da una provincia ad un’altra e per evitare inutili duplicazioni di soggetti iscritti al REN, si impartiscono, pertanto, le seguenti istruzioni.
1. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA NUOVA SEDE LEGALE
Le imprese regolarmente iscritte al REN con lo status “attiva”, a seguito del trasferimento della loro sede legale in un Comune di un’altra provincia, sono tenute a richiedere tempestivamente l’aggiornamento dei dati nel REN e nell’Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio.
La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale, redatta secondo il modello di cui all’allegato C alla Circolare n. 4/2015 – prot. 14875 del 24 luglio 2015, va inoltrata sia all’Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento sia all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale.
L’Ufficio territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la domanda verifica l’avvenuto cambio di sede legale nel registro delle imprese, l’iscrizione dell’impresa nel REN con lo status di “attiva” nonché l’iscrizione nell’Albo con lo status “definitiva” e, solo in caso di verifica positiva, provvede ad avviare con l’apposita nuova procedura informatica il trasferimento di competenza all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.
Quest’ultimo Ufficio, ricevuta telematicamente notizia dell’avvenuto cambio di competenze, provvede con l’apposita procedura informatica ad attribuire all’impresa un nuovo numero di iscrizione all’Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell’impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall’impresa nella domanda.
Si ribadisce che il trasferimento della sede legale riguardando, come sopra precisato, il medesimo soggetto giuridico non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell’Albo si rende necessaria solo per motivi tecnici- informatici.
Il trasferimento delle competenze a gestire un’impresa autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada da un ufficio ad un altro non necessita l’avvio di alcun tipo di procedimento volto all’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada posseduti dall’impresa. Ciò non toglie, comunque che l’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale mantiene sempre gli ordinari poteri di controllo nei confronti delle imprese stabilite nel territorio di competenza e, quindi di avviare nei loro confronti procedimenti amministrativi, attinenti la constatata irregolarità di uno o più requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 o l’irregolare posizione in relazione al versamento delle quote dovute per l’iscrizione all’Albo.
La Divisione 4 della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità provvederà a comunicare la data della messa in linea della nuova procedura nei termini specificati dalla presente circolare.
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