MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 30 ottobre 2018, n. 26868
Decreto Dirigenziale n. 211 del 18 maggio 2018 – Prime indicazioni operative
Come noto il Decreto Dirigenziale in oggetto, di seguito D.D., ha fornito istruzioni circa l’entrata in vigore del D.M. 214 del 19 maggio 2017.
In seguito ai primi riscontri avuti dalla rete periferica si ritiene opportuno precisare quanto segue.
RIMORCHI
Al fine di evitare errate interpretazioni del calendario di chiamata a revisione dei rimorchi di categoria O1 e O2 di cui all’art.1 del D.D., si riporta all’allegato 1 una tabella esplicativa di facile consultazione.
ATTESTATO DEL SUPERAMENTO DEL CONTROLLO
Relativamente all’attestato di superamento del controllo si comunica che la fase sperimentale può ritenersi conclusa.
I primi attestati prodotti non riportano il chilometraggio, che può comunque essere visionato presso il portale dell’automobilista o eventualmente con richiesta presso l’UMC di competenza.
A tal proposito occorre evidenziare come fino all’adeguamento dei sistemi informatici tale valore non risultava immediatamente visibile all’utente e pertanto non era contestabile. Inoltre la modalità di acquisizione del dato era stata avviata per mera sperimentazione e pertanto non è disponibile una sequenza storica attendibile dei dati precedenti al 20 maggio 2018.
A partire dall’entrata in vigore del D.M. tale dato assume valore probante ed è reso consultabile sul portale dell’automobilista.
A regime, prima dell’immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati.
Pertanto si invitano sia gli ispettori che gli utenti a prestarvi particolare attenzione.
Qualora il veicolo fosse stato sottoposto a sostituzione o riparazione del contachilometri in data successiva alla pubblicazione della presente circolare, il proprietario è tenuto a presentare una dichiarazione di installazione a regola d’arte dell’officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile.
Se tale intervento fosse stato effettuato in data antecedente si dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva. Altre fattispecie dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.
All’atto della consegna della carta di circolazione l’ispettore dovrà evidenziare all’utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100.
A partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.
Nel caso fosse stato immesso un chilometraggio errato, lo stesso potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi.
I centri di controllo che ne hanno la possibilità sono invitati ad acquisire il dato chilometrico attraverso la presa OBD, ove presente, evidenziando l’uso di tale metodo nelle note del referto.
Come meglio specificato nel file avvisi n. 5 del 24/05/2018 su alcuni attestati potrebbe risultare la dicitura “SCADENZA DA VERIFICARE RECARSI PRESSO UMC”. Ribadendo la validità di tali attestati si invita l’utenza interessata ad ottemperare a tale indicazione.
Gli UMC provvederanno ove possibile a integrare i dati eventualmente mancanti nell’archivio elettronico che hanno provocato l’impossibilità di calcolare l’esatta scadenza o una data non corretta. Se tali interventi non risultassero esaustivi, il personale attiverà gli usuali canali di supporto del CED per la soluzione.
Nel caso in cui fosse necessario eseguire anche una visita e prova del veicolo per integrare i dati mancanti, al fine di semplificare la procedura, si invitano gli UMC a concordare con gli interessati una prenotazione in concomitanza con la successiva revisione durante la quale effettuare gli accertamenti tecnici necessari, senza aggravio economico oltre a quello dovuto per la sola revisione.
IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI CONTROLLO
Per quanto riguarda l’introduzione dell’utilizzo della fossa d’ispezione o del ponte sollevatore per i veicoli di categoria L2e, L5e, L6e e L7e, la stessa viene ricompresa tra le non conformità degli impianti e quindi riconducibile al comma 2 dell’art.16 del D.M. 214/2017, con la possibilità di adeguamento entro il 20 maggio 2023.
Allegato 1
CALENDARIO RIMORCHI 01 – 02 ANNO | OBBLIGO DI REVISIONE (POSSONO CIRCOLARE) | REVISIONE SCADUTA (NON POSSONO CIRCOLARE) | |
---|---|---|---|
IMMATRICOLATI NEL | GIA’ REVISIONATI | OMESSA REVISIONE | |
2018 | 1998 – 2000 | IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E REVISIONATI ENTRO IL 31/12/2016 | IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E MAI REVISIONATI |
2019 | 2001 – 2006 | REVISIONATI NEL 2017 | IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E MAI REVISIONATI O REVISIONATI PRIMA DEL 2017 |
2020 | 2007 – 2016 | IMMATRICOLATI ENTRO IL 2000 E REVISIONATI NEL 2018 | IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/2006 E MAI REVISIONATI O REVISIONATI PRIMA DEL 2018 |
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