MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 02 ottobre 2019, n. 122

Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE;

b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;

c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all’articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) normativa di armonizzazione dell’Unione: normativa dell’Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo antiabbandono quale prodotto;

e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

f) operatore economico: il fabbricante, l’importatore, il rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema antiabbandono;

g) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

h) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all’articolo 172 del codice della strada.

Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell’Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, essi devono rispettare tale legislazione.

Art. 3

Caratteristiche generali

Il dispositivo antiabbandono può essere:

a) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;

b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;

c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Art. 4

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali

Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell’allegato A, punto 1, al presente regolamento.

Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell’allegato A, punti 1 e 2, al presente regolamento.

Art. 5

Obblighi per il fabbricante

Quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell’articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell’autorità di vigilanza del mercato.

La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all’articolo 4.

Per il dispositivo di cui all’articolo 3, lettera c), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.

Ai fini di cui all’articolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all’allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all’articolo 4.

Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l’installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l’uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

Art. 6

Vigilanza del mercato

La vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n. 2019/1020.

Art. 7

Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo

Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri Stati appartenenti all’Unione europea o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all’EFTA, che è parte contraente dell’Accordo SEE.

L’applicazione del presente regolamento è soggetta alle disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE 2019/515.

Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ESSENZIALI

(articolo 4)

Caratteristiche funzionali essenziali

a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);

b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;

c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;

d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;

e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);

f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;

g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali

a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;

b) nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.

Allegato B

MODELLO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 172 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI DISPOSITIVI ANTIABBANDONO DI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A QUATTRO ANNI

(articolo 5, comma 4)

(Testo dell’allegato)