MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 03 dicembre 2013

Disciplina delle attività di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. E’ istituito il corso di formazione ed addestramento per il personale marittimo addetto a mansioni di security.

2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-2 del codice STCW.

Art. 2

Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione ed addestramento, che si svolge secondo il programma riportato nell’allegato A), è ripartito su due giornate ed ha una durata complessiva non inferiore alle 14 ore, di cui non meno di tre riservate ad esercitazioni pratiche.

2. Il corso è organizzato e tenuto da centri di formazione istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati riconosciuti idonei ai sensi del punto 5 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.

3. Il docente responsabile della tenuta del corso deve possedere i requisiti previsti dal punto 5.1.1 della scheda n. 6 citata al comma 2 ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.

Art. 3

Esame e attestato di addestramento

1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore è effettuata dal responsabile del corso ovvero dall’istruttore certificato, tramite un esame finale che garantisce la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacità di applicare i contenuti dell’indottrinamento.

2. Al superamento dell’esame a ciascun frequentatore viene rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello riportato nell’allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura dell’autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all’allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.

Art. 4

Addestramento per la familiarizzazione alla security

1. I marittimi da destinare all’assolvimento di mansioni di security, in possesso dell’attestato di cui all’art. 3, prima di essere assegnati a tali compiti ricevono un addestramento per la familiarizzazione con i compiti e le responsabilità assegnate.

2. La familiarizzazione in materia di security è condotta dall’ufficiale addetto alla security della nave (SSO) oppure dall’agente di security della società di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO).

3. L’avvenuta familiarizzazione è attestata dai soggetti di cui al comma 2.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Sono esentati dalla frequenza del corso di cui al presente decreto i marittimi che abbiano ricevuto l’addestramento di security previsto dal punto 8.4 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014 un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso degli ultimi tre anni, svolgendo a bordo compiti di security.

2. Ai marittimi di cui al comma 1 è rilasciato, dall’agente di security della società di gestione (CSO), un attestato di addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi sono annotati, a cura dell’autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all’Allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.

 

Allegato A

 

(Testo dell’Allegato)

 

 

Allegato B

 

(Testo dell’Allegato)

 

 

Allegato C

 

(Testo dell’Allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 11 dicembre 2013, n. 290.