MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 06 novembre 2020
Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno
Art. 1
Oggetto e finalità del contributo
1. Il presente decreto individua le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia a valere sul fondo di cui all’art. 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la concessione di un buono viaggio, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.
2. Il buono viaggio di cui al comma 1 è utilizzato, da parte dei beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non è superiore a euro 20 per ciascun viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo è a cura dei comuni, secondo i criteri di cui all’art. 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui al fondo istituito dall’art. 200-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a trentacinque milioni di euro per l’anno 2020, sono ripartite tra i comuni di cui all’art. 1, comma 1 secondo i seguenti criteri:
a. una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b. una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c. una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni interessati nella misura riportata nella tabella costituente l’allegato 1 al presente decreto.
3. Ai sensi dell’art. 200-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le risorse spettanti ai comuni i delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie secondo quanto riportato nella tabella costituente l’allegato 2 al presente decreto, ai fini del successivo riparto in favore del comuni interessati compresi nel rispettivo territorio.
4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno degli enti di cui all’allegato 1 e all’allegato 2 provvede a richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – l’assegnazione delle risorse con l’indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
CALCOLO RISORSE SPETTANTI AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA O DI CITTA’ METROPOLITANE
(omissis)
Allegato 2
CALCOLO RISORSE SPETTANTI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
(omissis)
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