MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 14 agosto 2020
Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l’annualità 2020
Art. 1
Oggetto e finalità del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a complessivi 25,8 milioni da ripartirsi per il biennio 2019-2020 giusta quanto previsto dall’art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti-inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all’art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti – Società per azioni, quale soggetto gestore dell’attività istruttoria (d’ora innanzi RAM), nella misura massima di cui al successivo comma 2 del presente articolo, sono destinate nella misura del 50% delle risorse per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:
a) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric);
b) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
2. La percentuale massima delle risorse di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto da destinare alla società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti – Società per azioni, quale soggetto gestore dell’attività istruttoria per l’intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all’implementazione e gestione della piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell’accordo di servizio.
3. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all’art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l’importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non può superare euro 550.000,00. Qualora l’importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
4. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
5. I contributi, di cui al comma 1, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate ed avuto riguardo agli esiti dell’attività istruttoria, si rendano disponibili risorse da un’area in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell’area in cui le stesse risultino insufficienti.
6. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del presente decreto.
7. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale, presupposto per l’applicazione del presente comma, non viene meno in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie.
Art. 3
Fasi procedimentali
1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:
a) la fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l’acquisizione dei beni di cui al presente decreto, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall’ordinativo sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento;
b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell’eventuale scorrimento dell’elenco degli istanti. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
2. La disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione è rimessa ad apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Importi dei contributi
1. L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000.
Gli stessi, fermo rimanendo l’onere della radiazione per rottamazione, sono definiti in misura crescente in funzione della classe anti-inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria come da tabelle sotto riportate.
Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico pari o superiori >3,5 tonnellate
Massa complessiva
Importo unitario in euro
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido Euro 4.000
Pari o superiore a 7 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido Euro 8.000
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico euro 20.000
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate full electric euro 12.000
Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D Temp pari o superiori a 3,5 tonnellate
Massa complessiva
Importo unitario in euro
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/euro 6 D Temp euro 2.000
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI euro 5.000
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI euro 8.000
Art. 5
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità delega le attività istruttorie al soggetto gestore di cui all’art. 1, comma 1, ai sensi dell’accordo di servizio quadro del 28 aprile 2020 prot. 181 e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo.
2. Il soggetto gestore, nell’ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti di cui al comma 1, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell’applicazione telematica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all’attività istruttoria, all’aggiornamento dei «contatori» per determinare in fase di prenotazione le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all’art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell’elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità. La Commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) ai fini dell’adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell’amministrazione.
3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità è nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell’istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 6
Cumulabilità degli aiuti
1. Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l’annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all’art. 4, comma 2, e disporre in ordine all’obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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