MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 16 marzo 2020
Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture
Art. 1
Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7
- Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell’allegato II, nonché delle tabelle 1 e 2 dell’allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche:
- a) l’allegato III-ter, recante «Importo massimo dell’onere medio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo dell’inquinamento acustico», è sostituito dall’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- b) l’allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti d’utenza, comprese le spese amministrative» è sostituito dall’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza
- Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato 1
“Allegato III-ter
IMPORTO MASSIMO DELL’ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI
Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell’importo massimo dell’onere medio ponderato per i costi esterni.
- Costo massimo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico
Tabella 1: Costo imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico
| Centesimi/veicolo.chilometro | Strade suburbane (comprese le autostrade) | Strade interurbane (comprese le autostrade) |
|---|---|---|
| EURO 0 | 17,2 | 12,9 |
| EURO I | 11,8 | 8,6 |
| EURO II | 9,7 | 7,6 |
| EURO III | 7,6 | 6,5 |
| EURO IV | 4,3 | 3,3 |
| EURO V | 0 | 0 |
| dopo il 31 dicembre 2013 | 3,3 | 2,2 |
| EURO VI | 0 | 0 |
| dopo il 31 dicembre 2017 | 2,2 | 1,1 |
| Meno inquinanti rispetto a EURO VI | 0 | 0 |
I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l’altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.
- Costo massimo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico
Tabella 2: Costo imputabile massimo dell’inquinamento acustico
| Centesimi/veicolo.chilometro | Giorno | Notte |
|---|---|---|
| Strade suburbane (comprese le autostrade) | 1,18 | 2,15 |
| Strade interurbane (comprese le autostrade) | 0,22 | 0,33 |
I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l’ “effetto anfiteatro” lo giustifichino.”.
Allegato 2
“Allegato IV
(allegato II direttiva 1999/62/CE)
IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D’UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 7
Annualmente
| Fino a tre assi | Quattro o più assi | |
|---|---|---|
| EURO 0 | 1 428 | 2 394 |
| EURO I | 1 242 | 2 073 |
| EURO II | 1 081 | 1 803 |
| EURO III | 940 | 1 567 |
| EURO IV e meno inquinanti | 855 | 1 425 |
Mensilmente e settimanalmente
L’importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell’uso delle infrastrutture.
Giornalmente
Il diritto d’utenza giornaliero è pari a 12 euro per tutte le categorie di veicoli.”.