MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 16 marzo 2020

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture

Art. 1

Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7

  1. Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell’allegato II, nonché delle tabelle 1 e 2 dell’allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche:
  2. a) l’allegato III-ter, recante «Importo massimo dell’onere medio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo dell’inquinamento acustico», è sostituito dall’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  3. b) l’allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti d’utenza, comprese le spese amministrative» è sostituito dall’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza

  1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato 1

“Allegato III-ter

IMPORTO MASSIMO DELL’ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell’importo massimo dell’onere medio ponderato per i costi esterni.

  1. Costo massimo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometroStrade suburbane (comprese le autostrade)Strade interurbane (comprese le autostrade)
EURO 017,212,9
EURO I11,88,6
EURO II9,77,6
EURO III7,66,5
EURO IV4,33,3
EURO V00
dopo il 31 dicembre 20133,32,2
EURO VI00
dopo il 31 dicembre 20172,21,1
Meno inquinanti rispetto a EURO VI00

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l’altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.

  1. Costo massimo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell’inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometroGiornoNotte
Strade suburbane (comprese le autostrade)1,182,15
Strade interurbane (comprese le autostrade)0,220,33

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l’ “effetto anfiteatro” lo giustifichino.”.

Allegato 2

“Allegato IV

(allegato II direttiva 1999/62/CE)

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D’UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 7

Annualmente

Fino a tre assiQuattro o più assi
EURO 01 4282 394
EURO I1 2422 073
EURO II1 0811 803
EURO III9401 567
EURO IV e meno inquinanti8551 425

Mensilmente e settimanalmente

L’importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell’uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d’utenza giornaliero è pari a 12 euro per tutte le categorie di veicoli.”.