MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 19 giugno 2019
Individuazione delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto individua, ai fini dell’accreditamento e della successiva iscrizione in un elenco nazionale, i requisiti delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai soli fini del rilascio da parte delle stesse della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.
Art. 2
Presentazione delle domande di accreditamento
1. Le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unità da diporto, che intendono essere accreditate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, di seguito denominata D.G.V.P.T.M., sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell’associazione e l’indicazione della sede nazionale.
2. L’istanza è inviata all’indirizzo di posta certificata della D.G.V.P.T.M. ed è corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell’atto costitutivo, comprovante l’assenza di scopi di lucro e che la costituzione dell’associazione è avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;
b) copia autentica dello statuto vigente, del bilancio e della nota integrativa al bilancio;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dall’associazione, concernente l’elenco aggiornato degli iscritti, il numero dei dipendenti e l’articolazione delle sedi, con l’indicazione dell’indirizzo, del responsabile delle singole sedi e del titolo di disponibilità delle stesse;
d) relazione sull’attività svolta dall’associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentate, ed ogni altra documentazione atta a comprovarne la continuità;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell’associazione, attestante che lo stesso non ha subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima;
f) rendiconto attestante i codici identificativi scafo delle unità da diporto immesse sul mercato italiano nell’ultimo triennio.
Art. 3
Requisiti
1. Possono ottenere l’accreditamento, quali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unità da diporto che, rispetto alla specifica categoria:
a) hanno un’anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di accreditamento;
b) hanno un numero di iscritti non inferiore a quaranta di costruttori, importatori o distributori, provenienti da almeno due regioni diverse;
c) dimostrano di avere la disponibilità di una sede sul territorio italiano in almeno due regioni, compresa quella della sede nazionale, mediante esibizione di contratto di locazione o titolo di proprietà;
d) hanno almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato;
e) assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento. A tal fine gli statuti, o eventuali regolamenti interni adottati, devono prevedere che un singolo iscritto non possa detenere più del 5% dei diritti di voto e più del 5% delle quote associative;
f) hanno adeguata struttura tecnico-informatica con indicazione del responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza dei dati trattati.
Art. 4
Procedure di accreditamento
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza e a seguito di esito positivo della fase istruttoria o dal suo eventuale perfezionamento o integrazione della documentazione, la D.G.V.P.T.M., conclude l’istruttoria mediante l’adozione di un provvedimento motivato di accreditamento o di rigetto dell’istanza.
2. Il provvedimento è comunicato a mezzo posta elettronica certificata all’associazione interessata, quale risultante dall’istanza di accreditamento.
3. In caso di rigetto dell’istanza, le associazioni possono presentare una nuova richiesta decorso un anno dal provvedimento.
4. La D.G.V.P.T.M. stipula appositi protocolli di intesa con le associazioni accreditate sul piano nazionale, per la definizione delle procedure di rilascio della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, al fine di garantire la miglior tutela dell’interesse pubblico sottostante al procedimento in questione e quello degli utenti richiedenti il DCI.
5. Il rispetto delle procedure indicate nei protocolli d’intesa costituisce requisito essenziale per la permanenza delle associazioni accreditate nell’elenco di cui al successivo art. 5.
Art. 5
Elenco nazionale
1. Presso la D.G.V.P.T.M. è istituito l’elenco nazionale delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto accreditate ai sensi del precedente art. 4, di seguito denominato elenco.
2. L’elenco è pubblicato sull’apposita sezione del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L’elenco è aggiornato mediante pubblicazione sul sito in caso di variazioni allo stesso.
Art. 6
Permanenza dell’iscrizione nell’elenco
1. L’associazione iscritta nell’elenco ha l’onere di dimostrare, entro sessanta giorni dalla scadenza del quadriennio dall’iscrizione di cui all’art. 5 del presente decreto, a pena di decadenza dell’iscrizione stessa, la permanenza dei requisiti mediante trasmissione alla D.G.V.P.T.M. della documentazione prevista ai punti b), c), d), e) ed f) dell’art. 2.
2. La D.G.V.P.T.M., esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto, dispone la revoca dell’iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima.
3. La D.G.V.P.T.M. ha la facoltà di verificare la permanenza dei requisiti di cui all’art. 3 mediante appositi audit presso le strutture dell’associazione.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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