MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 19 marzo 2020, n. 125

Sospensione dei servizi di crociera per le navi passeggeri italiane e blocco arrivo nei porti italiani delle navi da crociera battenti bandiera straniera

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto trova applicazione nei confronti delle navi passeggeri di bandiera italiana impiegate in servizi di crociera nonché delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera italiana)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri italiane. A decorrere dalla medesima data, è fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, sino al termine della crociera in svolgimento.

2. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

Art. 3

(Disposizioni per i passeggeri e i componenti dell’equipaggio delle navi in ingresso in Italia)

1. All’atto dello sbarco nei porti nazionali:

a. i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati ad osservare le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 marzo 2020, n. 120;

b. i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono sottoposti alle procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 marzo 2020, n. 120 presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore;

c. i passeggeri di nazionalità straniera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

2. Salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a quarantena presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

Art. 4

(Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti nazionali.

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data sua adozione e sino al 3 aprile 2020.

2. I contravventori saranno puniti, salvo il fatto con costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.