MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 22 aprile 2020, n. 173
Coronavirus, un collegamento marittimo giornaliero in più con la Sicilia
Art. 1
(Modifiche al D.I. n. 153 del 12 aprile 2020)
1. L’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 è sostituito dal seguente:
“3. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. E’ consentito il trasporto di passeggeri sulle navi adibite a trasporto merci esclusivamente per documentati motivi di salute.”.
2. L’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 è sostituito dal seguente:
“4. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante cinque corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 ed M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47.
Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull’approdo di Messina-Tremestieri. Da tale approdo è altresì autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle navi.”.
3. Restano invariate le rimanenti disposizioni.