MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 26 settembre 2018
Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A
Art. 1
Modifiche all’art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
L’art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» è sostituito dal seguente:
«1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all’allegato II, lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011;
b) esecuzione delle manovre di cui all’allegato II, lettera B, punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su percorsi conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall’allegato II, lettera B, punto 6.3. del decreto legislativo n. 59 del 2011.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.
Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi prescritti dall’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato negli allegati 1 e 2.».
Art. 2
Inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
Dopo l’art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di aree destinate all’effettuazione dei percorsi di prova). – 1. Al fine di salvaguardare l’esecuzione delle prove in sicurezza, l’area destinata all’effettuazione dei percorsi di prova, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all’area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E’ fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti.
Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.
Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). – 1. Al fine di tutelare l’incolumità dei candidati, gli stessi, durante l’esecuzione delle prove di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) indossano:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
f) paraschiena.».
Art. 3
Modifiche all’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
All’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 4
Modifiche agli allegati al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
Gli allegati A, B, C, D al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 5
Abrogazioni di disposizioni previgenti
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 29 gennaio 2013;
b) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013;
c) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 28 giugno 2013.
Allegato 1
PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITA’ RIDOTTA E DI PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
PROVE DI EQUILIBRIO, DI SUPERAMENTO OSTACOLO E DI FRENATA
(Testo dell’allegato)
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