MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 28 gennaio 2020
Modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.
Art. 2
Richiedenti
1. Il contributo o il rimborso è richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono.
2. Nel caso di acquisti di più dispositivi per lo stesso minore, il contributo è riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo.
3. All’atto di presentazione dell’istanza, secondo le procedure di cui all’art. 4 o di cui all’art. 7, il richiedente redige apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere il genitore o di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore.
Art. 3
Contributo per l’acquisto
1. Il contributo è erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.
2. Il buono è utilizzabile per acquisti presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all’art. 5 e comporta la riduzione di trenta euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono.
3. I buoni sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. I buoni generati e non utilizzati entro trenta giorni dall’emissione sono annullati. In caso di annullamento, l’emissione di un ulteriore buono sostitutivo è chiesta secondo le procedure di cui all’art. 4.
5. Nel caso in cui il costo del dispositivo sia inferiore a 30 euro, il contributo è pari al costo sostenuto.
Art. 4
Procedura
1. Per beneficiare del contributo, il richiedente, prima di procedere all’acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante procedura di registrazione sulla piattaforma informatica, accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L’applicazione prevede l’emissione, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, di un buono elettronico di spesa dotato di codice identificativo per l’acquisto di un dispositivo da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all’art. 5.
3. L’identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale, di seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
4. Il richiedente successivamente alla registrazione provvede ad inserire i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale).
5. Ai fini dell’attribuzione del beneficio SOGEI procede alla verifica della validità dei codici fiscali del richiedente e del minore attraverso il collegamento con l’anagrafe tributaria.
Art. 5
Registrazione di strutture, esercenti e enti
1. Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l’applicazione web dedicata.
2. Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sull’applicazione web a decorrere dal 1° febbraio 2020.
L’avvenuta registrazione determina l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione del buono elettronico di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
3. La registrazione, basata su un sistema di cooperazione informatica, tramite l’utilizzo delle credenziali fornite dall’Agenzia delle entrate, prevede l’indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della tipologia dei sistemi antiabbandono conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, nonché la dichiarazione che i buoni elettronici sono accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall’elenco della struttura, esercente o ente previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 6
Fatturazione e liquidazione
1. A seguito dell’accettazione del buono elettronico di spesa è riconosciuto, ai soggetti di cui all’art. 5, un credito pari al valore nominale del buono, registrato nell’apposita area disponibile sull’applicazione web dedicata.
2. A seguito di emissione di fattura elettronica è disposto l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Art. 7
Rimborso per l’acquisto
1. Per gli acquisti dei dispositivi antiabbandono effettuati in data antecedente al 20 febbraio 2020 è previsto un rimborso pari a trenta euro per ogni dispositivo acquistato, fermo restando quanto previsto dall’art. 2.
2. Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza entro sessanta giorni dall’operatività della piattaforma dedicata.
3. All’istanza di rimborso è allegata copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l’acquisto del dispositivo antiabbandono.
4. Qualora il giustificativo di spesa non riporti la specifica di acquisto «dispositivo anti-abbandono» è allegata una dichiarazione del richiedente, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa è relativo all’acquisto di un dispositivo antiabbandono.
5. Per ciascun dispositivo acquistato si provvede al rimborso mediante accredito della somma di euro trenta sul conto corrente intestato al richiedente le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.
Art. 8
Soggetti attuatori
1. L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si avvale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle società:
a) SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a. incaricata principalmente delle attività informatiche relative alla piattaforma cui si registrano richiedenti ed esercenti ed attraverso la quale vengono generati e validati buoni ed in particolare, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3;
b) CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. quale gestore delle liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti e dai rimborsi richiesti ed in particolare, per le attività di cui all’art. 6, comma 2, e art. 7, comma 5.
Art. 9
Controlli
1. SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la reportistica necessaria per la rendicontazione dei buoni elettronici utilizzati e a CONSAP le richieste di rimborso presentate, ai fini di effettuare i necessari controlli.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 11, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’emissione dei buoni elettronici di spesa e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente dei buoni elettronici emessi e delle istanze di rimborso inoltrate ai sensi degli articoli 3 e 7 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede all’emissione di ulteriori buoni o all’accettazione di istanze di rimborso e dà tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuano attraverso l’applicazione web dedicata e connesso svolgimento dei propri compiti istituzionali, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. I soggetti attuatori di cui all’art. 8 sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il responsabile del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all’art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all’art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazioni dei dati.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell’Agenzia per l’Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a. e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a..
Art. 11
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare attuazione agli articoli 3 e 7 del presente decreto.
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