MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 29 marzo 2019
Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici e privati
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell’art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonché le condizioni e le modalità dell’esecuzione delle prestazioni, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
Art. 2
Condizioni delle permute
1. Ferme restando le finalità di cui all’art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le convenzioni e i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:
a) è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche.
Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono versati sul capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato di Capo XV, n. 3570, denominato «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», art. 04 «Versamento di somme a favore del bilancio dello Stato», cui sono associati i codici IBAN pubblicati sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, mediante bonifico bancario o postale ovvero con le modalità previste dall’art. 47 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007;
b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestano la provenienza.
Art. 3
Modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni
1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l’approvazione, l’esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro adempimento connesso, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le modalità che disciplinano l’attività negoziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l’adozione anche delle previste forme di pubblicità.
Art. 4
Valore delle prestazioni a carico dei contraenti
1. Nel contratto di permuta è indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonché il valore economico complessivo del contratto.
2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nell’ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosità e la rilevazione dei costi orari del personale predisposti dall’amministrazione stessa.
3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera effettua le verifiche di congruità dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attività negoziale.
Art. 5
Pagamento del prezzo in luogo della cessione in permuta
1. In caso di sopravvenute esigenze istituzionali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’importo dichiarato nella convenzione o nel contratto in luogo della cessione in permuta dei materiali ovvero delle prestazioni pattuite.
Art. 6
Individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare
1. Per le esigenze dell’area tecnico-operativa, il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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