MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 29 ottobre 2020

Modifiche al decreto 21 ottobre 2020, recante: «Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020»

Art. 1

1. L’art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187, è così riformulato:

«Art. 7 (Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate ivi compresi i veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia). – 1. Ai fini della ammissione all’incentivo per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, nonché della ammissione dell’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP N1 N2 compresi tra 3,5 e 7 tonnellate omologati con regolamento light duty (euro 6 D-TEMP – regolamento 715/2007) e i veicoli omologati con la normativa heavy duty (euro VI step D – regolamento 595/2009) e contestuale radiazione per rottamazione di veicoli delle medesime caratteristiche, di cui al decreto interministeriale 14 agosto 2020, n. 355, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici:

a) prova dell’avvenuta radiazione per rottamazione con l’indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati o con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero dichiarazione dell’impresa di rottamazione di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione;

b) prova dell’avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli acquisiti con l’indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio motorizzazione civile;

c) prova della detenzione in proprietà o ad altro titolo dei veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli rottamati. Condizione di ammissibilità al contributo è costituita, altresì, dall’identità fra il soggetto che pone in essere l’operazione di acquisizione e di radiazione.».

2. Dopo l’art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187, viene inserito l’art. 7-bis denominato «importi dei contributi»:

«Art. 7-bis (Importi dei contributi). – 1. Ai fini della verifica circa il raggiungimento dell’importo massimo ammissibile per singola impresa di cui all’art. 2, comma 3 del decreto interministeriale 14 agosto 2020, non rilevano gli importi ricevuti ai sensi del decreto ministeriale n. 336/2019 e del decreto ministeriale n. 203/2020 anche ove l’importo globalmente ricevuto dalla singola impresa dovesse superare il limite di euro 550.000.000.».