MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Delibera 10 aprile 2020, n. 1
Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2019
Delibera:
TITOLO I
Disposizioni Comuni
1. La prenotazione della domanda per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019:
a) quali imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
2. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.
TITOLO II
Presentazione Domande
3. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l’apposito applicativo «pedaggi» presente sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all’indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale attraverso la procedura attivabile dall’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti
4. Le attività attraverso le quali l’utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell’applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».
5. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola in due fasi:
fase 1 – prenotazione della domanda;
fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda.
Sarà possibile l’accesso alla fase 2 – inserimento della domanda e firma ed invio della domanda – esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 8, la fase 1 – prenotazione della domanda.
6. Nella fase 1 – prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi.
7. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.
8. I termini per richiedere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1, a pena di inammissibilità sono stabiliti come segue:
fase 1 – prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 20 aprile 2020 e fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020.
9. La richiesta di prenotazione della domanda da parte delle imprese di autotrasporto interessate, trasmessa attraverso l’applicativo Pedaggi, non costituisce di per sé titolo alla corresponsione del rimborso in questione. L’accettazione della domanda, la definizione dei relativi criteri di ripartizione e l’effettiva erogazione dei rimborsi rimane soggetta al perfezionamento della citata direttiva ministeriale, a seguito dell’apposizione del visto di regolarità da parte degli Organi di controllo e della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché alla emanazione delle conseguenti delibere di attuazione.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 20 aprile 2020.
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