MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Delibera 16 ottobre 2019, n. 6

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2020

Considerato che:

– occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l’anno 2020 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l’integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

– la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

– il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 630.601;

Ritenuto di dover confermare, per l’anno 2020, l’importo delle quote nella misura stabilita per l’anno 2019;

 Ritenuto di dover confermare per l’anno 2020 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l’importo ivi visualizzabile relativo all’anno 2020 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

 a) direttamente online, attraverso l’apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

 b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l’importo dovuto che l’impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale;

 Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 16 ottobre 2019;

Delibera:

Art. 1

1. Entro il 31 dicembre 2019, le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2019, debbono corrispondere, per l’annualità 2020, la quota prevista dall’art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall’art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l’importo ivi visualizzabile relativo all’anno 2020 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l’apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l’importo dovuto, che l’impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l’iscrizione all’albo sarà sospesa con la procedura prevista dall’art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2

1. La quota da versare per l’anno 2020 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’albo: euro 30,00;

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:

AImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 2 a 55,16
BImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 6 a 1010,33
CImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 11 a 5025,82
DImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 51 a 100103,29
EImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 101 a 200258,23
FImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli superiore a 200516,46

 1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

APer ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi5,16
BPer ogni veicolo, dotato dì capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi7,75
CPer ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi10,33

Art. 3

1. La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2020 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.