MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 30 gennaio 2017, n. 2349

Segnalazione di problematiche relative alla riduzione del campo di visibilità anteriore nei veicoli industriali trattori, nei complessi veicolari autocarro-rimorchio e trattore-semirimorchio.

E’ pervenuta segnalazione di un grave incidente di un autoarticolato in manovra di partenza causato da una presumibile ridotta visibilità anteriore per installazione di un “tavolinetto centrale da cruscotto”.

Il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della ASL CN1 di Cuneo ha chiesto alla scrivente di verificare l’idoneità dell’installazione di cosiddetto “tavolinetto centrale da cruscotto rimovibile” su veicoli semoventi destinati al trasporto cose.

Com’è noto, i veicoli destinati al trasporto cose e comunque inquadrati nelle categorie internazionali N, sono oggetto di normativa armonizzata a livello comunitario in sede di omologazione. Per tali veicoli non è prevista una specifica verifica riguardante la visione cosiddetta diretta, in quanto tali veicoli non sono destinati all’installazione di attrezzature di lavoro anteriori al veicolo stesso, ma viene comunque verificata la visione indiretta e cioè quella che si ottiene con gli specchi.

Viceversa per i veicoli quali trattori agricoli, macchine operatrici ovvero macchine agricole operatrici sono previste specifiche verifiche, disciplinate da norme che stabiliscono il campo di visibilità anteriore, per tenere conto in particolare delle eventuali attrezzature montate anteriormente agli stessi.

Premesso ciò, è del tutto evidente che modifiche apportate ad un veicolo, come quella in esame, e che interessino in particolare i requisiti di sicurezza previsti dal costruttore del medesimo veicolo, quale la riduzione della visibilità, possano rientrare nell’ambito delle violazioni di cui al comma 3 dell’articolo 78 del Codice della Strada.

Si rileva inoltre che l’applicazione di oggetti ingombranti, quali i citati tavolinetti, assimilabili ad un carico trasportato, può rientrare anche nel dettato dell’articolo 164 del Codice della Strada che, al comma 1, dispone che lo stesso deve essere posizionato, tra l’altro, in modo da non diminuire la visibilità del conducente.

Tanto si rappresenta agli uffici in indirizzo affinché si adottino possibili azioni utili al fine di vietarne l’uso.