MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 02 maggio 2017
Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
Il presente decreto disciplina l’addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell’annesso alla Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.
Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in conformità alle norme di cui al comma 1.
Art. 2
Organizzazione del corso
Il corso di addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio di cui all’art. 1, ha una durata non inferiore alle venti ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche e di cui non meno di otto impiegate per la teoria. Il programma (teorico-pratico) da svolgere è conforme a quello indicato nell’allegato A al presente decreto.
Al suddetto corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi per istruttore.
Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d’idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
Art. 3
Accertamento delle competenze
Al completamento del corso, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario.
L’esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell’allegato A, si articola in una prova scritta (test di trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata non superiore a 60 minuti ed una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l’abilità pratica nell’applicazione delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio, mediante lo svolgimento delle prove pratiche riportate nell’allegato F. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).
L’esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
Art. 4
Rilascio dell’attestato di superamento del corso di sopravvivenza e salvataggio e mantenimento delle competenze
Ai candidati che superano l’esame di cui all’art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell’allegato E del presente decreto.
L’addestramento ha validità quinquennale. Il personale in possesso dell’attestato di addestramento di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validità, per l’aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti già eseguiti.
Art. 5
Aggiornamento dell’addestramento di sopravvivenza e salvataggio
L’aggiornamento dell’addestramento di sopravvivenza e salvataggio, della durata di almeno otto ore, è svolto presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso, secondo il programma di cui all’allegato F, oppure parte presso gli istituti, enti o società di cui sopra, della durata di almeno quattro ore (secondo il programma riportato in allegato F1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato F2).
All’aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o società, possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati in conformità ai criteri stabiliti al comma 2, dell’art. 2.
Gli istituti, enti o società di cui al comma 1 del presente articolo che intendono svolgere l’aggiornamento dell’addestramento devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all’organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell’aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato G.
L’addestramento pratico di cui al programma in allegato F2, quale completamento del percorso di aggiornamento del corso di sopravvivenza e salvataggio, è svolto a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata disciplina l’attività e provvede a designare uno o più «responsabili dell’addestramento» che sono esclusivamente dedicati all’organizzazione ed allo svolgimento dell’addestramento a bordo e che devono aver frequentato il corso di cui al presente decreto.
La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell’addestramento a bordo non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.
Al termine dell’aggiornamento, il responsabile dell’addestramento effettuato a bordo, rilascia ad ogni partecipante un’attestazione come da modello allegato H.
Art. 6
Entrata in vigore ed Abrogazioni
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2017.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio»;
b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, a firma del dirigente generale del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno pro-tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio».
Art. 7
Norme transitorie
Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli istituti, enti o società riconosciuti che svolgono i corsi di sopravvivenza e salvataggio ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1987, dovranno essere riconosciuti, secondo le previsioni contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del 1° luglio 2018, l’impianto natatorio e/o lo specchio acqueo precedentemente autorizzato nonché i docenti già accreditati.
Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o società di cui al comma precedente potranno continuare ad operare solo se avranno dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni del presente decreto.
Allegati
(omissis)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Decreto ministeriale del 15 dicembre 2023 - Modifiche al decreto 25 ottobre 2016 recante la «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di…
- MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Decreto ministeriale del 2 ottobre 2023 - Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio sulle Wing-in-ground craft (WIG)
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 28 gennaio 2020 - Modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 13 febbraio 2020, n. 72 - Procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati ai sensi del decreto del Presidente della…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 29 marzo 2019 - Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti…
- Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…