MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 03 agosto 2017

Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente decreto individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica»: un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;

b) «punto di ricarica»: un punto di ricarica come definito all’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257;

La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;

b) il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;

c) l’installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;

d) l’installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

Art. 2

Documentazione da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività

La documentazione e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), sono individuati nell’Allegato 1.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more dell’adeguamento delle procedure autorizzative alle disposizioni in esso contenute, i competenti Enti territoriali non possono richiedere documentazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista dagli articoli 1 e 2.

Qualora l’infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente.

Sono fatte salve le procedure di richiesta di autorizzazione già avviate al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Allegato 1

DOCUMENTI E ELABORATI TECNICI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 23, COMMI 2-BIS E 2-TER, DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5, CONVERTITO IN LEGGE 4 APRILE 2012 N. 35

Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:

1) documento di inquadramento del progetto: il documento di inquadramento del progetto contiene:

a) la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;

b) il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;

c) le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;

d) l’indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;

e) l’indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

f) le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;

2) progetto tecnico: per ogni infrastruttura di ricarica deve essere presentato un progetto tecnico, comprensivo di:

a) inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti;

b) documentazione fotografica ante operam;

c) particolari costruttivi/installativi;

d) ante e post operam;

e) segnaletica orizzontale e verticale;

f) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell’infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell’area che ospita l’infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall’art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;

3) relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica: la relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di cui allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, le modalità di accesso e pagamento, eventuale upgradabilità del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita.

I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l’interoperabilità tra i sistemi di ricarica;

4) copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel).