MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 06 giugno 2017
Procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione su navi battenti bandiera estera da parte dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia.
Art. 2
Modalità di attestazione e autenticazione della navigazione su navi estere
1. La navigazione su navi battenti bandiera estera è attestata alternativamente da:
a) certificato di sbarco, di seguito discharge, vidimato dallo special agent designato dall’autorità di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui è depositata la firma del medesimo special agent;
b) documentazione dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attestante l’avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera;
c) legalizzazione da parte dell’ufficio consolare italiano della firma apposta sul discharge dall’autorità di bandiera estera, ferma restando l’applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione;
d) autentica, da parte dell’ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante, delegato all’uopo dall’autorità di bandiera estera, sul discharge. La citata autentica può essere sostituita dalla legalizzazione della firma del comandante, previa acquisizione dello specimen della medesima.
2. La legalizzazione di cui al comma 1, lettera c), è svolta dall’ufficio consolare italiano competente per:
a) il porto di sbarco del lavoratore marittimo, nel caso in cui il discharge è ivi vidimato;
b) il luogo di immatricolazione della nave, da cui il lavoratore marittimo è sbarcato;
c) il luogo ove ha sede l’autorità di bandiera estera che ha firmato il discharge.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 19 marzo 2020, n. 125 - Sospensione dei servizi di crociera per le navi passeggeri italiane e blocco arrivo nei porti italiani delle navi da crociera battenti bandiera straniera
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 07 giugno 2022, n. 98 - Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 07 novembre 2019, n. 139 - Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 29 dicembre 2021, n. 536 - Modalità attuative per l'estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con…
- MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI - Decreto ministeriale del 22 maggio 2023 - Individuazione del percorso professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw ed equipollenze con i titoli…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…