MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 11 luglio 2017
Disciplina della prova per il rilascio della dispensa al lavoratore marittimo per lo svolgimento di una determinata funzione in caso di straordinaria necessità
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
Il presente decreto disciplina le modalità della prova per ottenere la dispensa volta a verificare il mantenimento dei livelli di sicurezza adeguati per le mansioni immediatamente superiori da assegnare al lavoratore marittimo non in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all’art. 1, comma 1, lettera uu) e vv) del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 71.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per «comandante del porto»: il Capo del circondario marittimo.
Art. 3
Prova di verifica delle competenze
Nel caso in cui il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non è in possesso di un certificato di cui all’art. 1 del presente decreto, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l’autorità consolare competente sottopone lo stesso a una prova, al fine di verificare il possesso della competenza specifica allo svolgimento della funzione di cui alla richiesta dispensa.
La prova di cui al comma 1 è svolta mediante esame orale e in lingua italiana, secondo quanto stabilito dall’allegato I al presente decreto.
Art. 4
Istanza
Al fine dello svolgimento della prova di cui all’art. 3, l’armatore della nave o suo rappresentante legale, presenta al comandante del porto ove staziona la nave ovvero all’autorità consolare una istanza sottoscritta, debitamente motivata, contenente i seguenti dati:
a) estremi identificativi della nave;
b) tipologia di traffico (servizio);
c) dati anagrafici, cittadinanza, codice fiscale, ufficio di iscrizione e numero di matricola e qualifica, relativa al lavoratore marittimo destinatario della dispensa;
d) funzione che sarà svolta dal lavoratore marittimo destinatario della dispensa.
Art. 5
Rilascio della dispensa
A seguito del superamento della prova di cui all’art. 3, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l’autorità consolare rilascia al lavoratore marittimo la dispensa secondo il modello di cui all’allegato II al presente decreto.
La dispensa di cui al comma 1 è valida per un tempo non superiore a sei mesi e non è rinnovabile.
Il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l’autorità consolare annota in un apposito registro gli estremi delle dispense rilasciate, contenente i seguenti dati:
a) estremi identificativi della nave;
b) dati anagrafici, cittadinanza, codice fiscale, ufficio di iscrizione e numero di matricola e qualifica, relativi al lavoratore marittimo destinatario della dispensa;
c) funzione che sarà svolta dal lavoratore marittimo destinatario della dispensa;
d) numero, data di emissione e di scadenza della dispensa.
Art. 6
Comunicazioni
Il comandante del porto ovvero l’autorità consolare comunica alla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le informazioni sul rilascio della dispensa di cui al presente decreto.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
(articolo 3)
(Testo dell’allegato)
Allegato II
(articolo 5)
(Testo dell’allegato)
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