MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 12 dicembre 2016
Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
- Il presente decreto disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell’apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti definiti tali ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, art. 4, lettera c), che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi a norma dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
- Il presente decreto reca altresì disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull’attività degli stessi di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2,
Art. 2
Durata e programma dei corsi di formazione
- I corsi di formazione hanno una durata minima di 8 ore; al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il certificato di cui al successivo art. 5, della validità di cinque anni. Decorso tale termine il certificato non è più idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo di cui al successivo
art. 7.
- I corsi di formazione sono articolati secondo il programma definito nell’allegato 1 al presente decreto.
- Ciascun corso di formazione può essere destinato ad ospitare un numero massimo di 40 partecipanti.
Art. 3
Soggetti abilitati all’erogazione dei corsi
- Possono svolgere i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto:
- a) le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l’adesione ad un consorzio;
- b) gli enti definiti come «soggetti attuatori» dall’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83;
- c) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
- d) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t di cui al decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, n. 207;
- e) le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;
- f) imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull’utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati. Il possesso di tale requisito è accertato alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Divisione 5, cui tali imprese devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all’allegato 2. L’ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l’autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.
Art. 4
Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi
- I soggetti di cui all’art. 3 sono autorizzati all’erogazione dei corsi a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell’intervento formativo ed appositamente abilitati.
- I docenti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) soggetti già abilitati all’insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC;
- b) soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori;
- c) funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché soggetti che siano già stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
- d) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull’utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici.
- Ai fini della valutazione delle competenze possedute i soggetti di cui al comma 2, lettera d), devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all’allegato 3, alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Divisione 5. L’ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l’autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.
- La Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità valuterà l’opportunità di istituire ed organizzare specifici corsi per abilitare docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi disciplinati dal presente decreto.
Art. 5
Criteri per lo svolgimento e per l’organizzazione dei corsi
- Le imprese di cui all’art. 1 che intendono far partecipare ai corsi disciplinati dal presente decreto il proprio personale così come individuato dal medesimo art. 1, devono comunicare al soggetto abilitato all’erogazione del corso la propria denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla camera di commercio e l’elenco nominativo dei partecipati con l’indicazione del luogo e della data di nascita.
- I soggetti di cui al precedente art. 3 che intendono erogare i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto sono tenuti a comunicare alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, esclusivamente a mezzo posta certificata, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed il nominativo dei docenti utilizzando il modello di cui all’allegato 4. La mancata o tardiva comunicazione comporterà l’invalidità del corso.
- I soggetti erogatori dei corsi di formazione disciplinati dal presente decreto devono acquisire copia del documento di identità dei partecipanti e dei docenti, nonché prendere nota del luogo preciso e delle date di svolgimento del corso, del nome dei docenti, dei partecipanti ed i relativi orari di docenza e frequenza in un apposito registro che deve essere firmato dal soggetto erogatore e dai docenti; tale documentazione deve essere conservata, a cura del medesimo soggetto, per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.
- Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione al corso, conforme al modello individuato nell’allegato 5 che ha validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.
- Il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato il corso, uno per il partecipante ed uno per l’impresa di cui all’art. 1 e deve essere conservato per almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.
- I corsi disciplinati dal presente decreto devono svolgersi in locali idonei.
Art. 6
Assolvimento dell’onere formativo
- Le imprese di cui all’art. 1 che intendono avvalersi della facoltà di somministrazione ai conducenti di cui all’art. 1 dei corsi disciplinati dal presente decreto, assolvono all’onere formativo di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
Art. 7
Assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo
- Ai fini della dimostrazione dell’assolvimento degli oneri di istruzione sull’attività dei conducenti da parte delle imprese di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2, le imprese stesse forniscono ai conducenti di cui all’art. 1 un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del regolamento (CE) n. 561/2006 e al buon funzionamento del tachigrafo.
- Il documento di cui al precedente comma ha validità, soltanto per l’impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente.
- Ai fini della dimostrazione dell’assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull’attività dei conducenti di cui all’art. 1. Dell’esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
Art. 8
Entrata in vigore
- Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 10 marzo 2020 - Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 30 luglio 2021 - Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 02 dicembre 2019 - Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica dei conducenti di veicoli a motore
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Circolare n. 1592 del 16 maggio 2023 - Decreto direttoriale 30 luglio 2021, contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…