MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 13 settembre 2017, n. 176
Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – «Marebonus»
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) soggetto gestore: la Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell’intervento;
c) impresa armatrice: il proprietario dell’unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l’imprenditore o il noleggiatore dell’unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità e che assume l’esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;
d) slot agreement: accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacità della stiva di una nave;
e) servizi marittimi Ro-Ro: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;
f) servizi marittimi Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;
g) tecnologie ITS: sistemi che integrano le telecomunicazioni, l’elettronica e le tecnologie dell’informazione con l’ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalità di ripartizione e di erogazione della somma destinata all’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i costi aggiuntivi necessari all’avvio e/o al miglioramento dei servizi marittimi, contribuendo a compensare la differenza per diversi costi esterni e costi infrastrutturali specifici derivanti dall’uso del trasporto marittimo in sostituzione del trasporto su strada, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla congestione, all’inquinamento, agli incidenti.
Art. 3
Risorse finanziarie
Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del relativo rifinanziamento ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015, le risorse di cui al citato articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 645.
Art. 4
Soggetto gestore
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria delle domande, nonché l’esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini di cui ad apposito accordo di servizio che verrà stipulato tra il Ministero ed il soggetto gestore, individuato nella società RAM spa.
Le funzioni e le attività che il soggetto gestore dovrà svolgere, così come regolamentate dal predetto Accordo di servizio, sono quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;
b) fornire assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero;
d) fornire assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
e) monitorare l’andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale competente.
Gli oneri derivanti dall’accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all’articolo 3, nel limite massimo dell’1,5 per cento delle risorse destinate all’intervento di cui al presente regolamento e, comunque, sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all’esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell’accordo di servizio medesimo in conformità al sopracitato preventivo.
Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell’interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate da RAM spa, di cui all’articolo 12. A tal riguardo la predetta Società assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell’adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.
Art. 5
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Ai fini dell’accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;
b) operare nel settore di «Trasporto marittimo e costiero di merci» (codice ATECO 2007 50.20.00);
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
e) possedere una situazione di regolarità contributiva;
f) in caso di servizi marittimi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), dimostrare di avere capacità di stiva pari ad almeno 100.000 metri lineari all’anno per l’intera durata del progetto o, in caso di servizi marittimi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), di aver svolto servizi marittimi impiegando una capacità di stiva pari ad almeno 100.000 metri lineari all’anno negli ultimi due anni solari al momento dell’invio della domanda;
g) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
h) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
i) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
l) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
m) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a quanto prescritto per l’accesso al contributo in fase di presentazione dell’istanza, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.
L’assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da b) ad e) e da g) a m) costituisce causa di revoca determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall’articolo 17.
Le imprese richiedenti il contributo si obbligano, altresì, ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.
Art. 6
Oggetto e destinazione dell’incentivo
La destinazione dell’incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situatiin Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria.
I servizi marittimi incentivabili devono essere regolari e frequenti, devono risultare economicamente sostenibili durante l’intero periodo dell’incentivazione e devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell’incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.
I servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unità di carico che il loro equivalente in carico sfuso.
E’ ammissibile a contributo per ciascuna impresa armatrice un solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta e quest’ultimo non può essere rinnovato, prorogato o ripetuto.
Sono ammissibili i progetti finalizzati a:
a) istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio marittimo di linea. Per nuovi servizi di linea si intendono quelli avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tali servizi inoltre non dovranno alterare gli equilibri concorrenziali con le modalità di trasporto ambientalmente sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria;
b) miglioramento dei servizi su rotte esistenti. Il miglioramento del servizio è valutato rispetto alla situazione in essere alla data di pubblicazione del presente decreto e deve riguardare almeno quattro specifiche iniziative di miglioramento comprese fra almeno due delle seguenti otto categorie di miglioramento:
1) miglioramento dell’impatto ambientale della linea;
2) riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva; la riduzione dei tempi può essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco;
3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi;
4) maggiore frequenza del servizio di linea;
5) miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida;
6) implementazione delle tecnologie ITS;
7) potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security);
8) incremento della capacità di stiva offerta.
I progetti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel progetto e devono garantire, pena l’ineleggibilità al contributo per l’anno successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dell’incentivo di almeno il 70 per cento della capacità di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal servizio al carico delle merci di cui al comma 3.
Non sono ammissibili progetti inerenti linee stagionali o periodiche.
Art. 7
Modalità di riconoscimento del contributo
Al beneficiario è riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.
Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo è individuato il tratto chilometrico incentivabile secondo quanto previsto dall’articolo 8.
Costituiscono unità di trasporto le casse mobili e i seguenti veicoli o complessi veicolari con massa complessiva del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonnellate: autocarri, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati e veicoli, anche di massa inferiore purché costituenti merce, espressi in equivalente bisarca.
Il diritto al contributo deve essere periodicamente comprovato al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.
Al fine del potenziamento della catena intermodale e della sostenibilità finanziaria dei progetti da attuare, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti secondo quanto disciplinato all’articolo 9.
Le linee di servizio marittimo che operano in convenzione con pubbliche amministrazioni saranno tenute al riversamento integrale dell’incentivo a favore della propria clientela.
Le imprese beneficiare devono, altresì, impegnarsi a mantenere le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione, al netto della componente bunker, costanti in rapporto all’andamento del tasso di inflazione.
Art. 8
Rotte marittime ammissibili al contributo
Ai sensi dell’articolo 7 comma 2, sono considerate rotte ammissibili gli itinerari marittimi per ciascuno dei quali viene altresì indicato il corrispondente tratto chilometrico stradale incentivabile, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
In caso di progetti che prevedano l’istituzione di nuovi servizi su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale utili al calcolo del contributo è quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra il porto di origine ed il porto di destinazione. Il numero dei chilometri per il suddetto calcolo è pubblicato con successivo decreto del direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità.
Art. 9
Termini e modalità del ribaltamento del contributo
I beneficiari sono tenuti al riversamento del contributo ricevuto annualmente in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo. Nei casi di cui all’articolo 7 comma 6, i beneficiari saranno tenuti al riversamento integrale del contributo ricevuto.
Per le imprese clienti che abbiano effettuato un numero di imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale di cui al comma 1 è elevata all’80 per cento.
Le imprese armatrici, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alle imprese di autotrasporto clienti, sono tenute a verificare la regolarità di quest’ultime presso il portale dell’Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non è ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, è effettuato dopo la verifica di cui al presente comma.
In caso di consorzi il ribaltamento è effettuato in favore del consorzio stesso.
Il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l’impresa armatrice trasmette al Ministero la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.
Art. 10
Modalità di determinazione e quantificazione dei contributi
Il contributo attribuibile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sarà erogato annualmente compatibilmente con la disponibilità di cassa. Per l’anno 2019 il contributo potrà essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse allo scopo destinate, come rifinanziate dall’articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse effettivamente disponibili non siano sufficienti, si procederà alla riduzione di dette risorse in proporzione all’ammontare spettante a ciascun beneficiario.
Il diritto al contributo è comprovato annualmente con l’acquisizione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.
Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a condizione che, a consuntivo dell’anno di riferimento, siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento.
L’ammissione al contributo di cui al comma 1 viene notificata dal Ministero all’esito della comunicazione delle risultanze dell’istruttoria effettuata dal soggetto gestore.
In nessun caso il livello del contributo potrà superare il 30 per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il 50 per cento del differenziale del costo delle esternalità tra strada e mare.
Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, verifica annualmente il conseguimento degli obiettivi fissati nei progetti ammessi al contributo, nonché la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari.
Il Ministero verifica, altresì, che le tariffe di listino dei servizi marittimi interessati rimangano costanti in rapporto all’andamento del tasso di inflazione ai sensi dell’articolo 7, comma 7.
Art. 11
Procedura di accesso
I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla base di una istruttoria per valutare il rispetto dei requisiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per accedere ai contributi le imprese devono presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, via Caraci 36 – 00157 Roma, specificando con apposita dicitura sulla busta «contributo decreto marebonus».
Le istanze devono pervenire al Ministero, all’indirizzo di cui al comma 3, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso la citata Direzione generale. In tale ultima ipotesi l’ufficio di segreteria della Direzione generale rilascia ricevuta comprovante l’avvenuta consegna. Per il rispetto del termine perentorio fanno fede la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna della posta elettronica certificata o la data di consegna a mano.
Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini dell’attuazione dell’intervento.
Art. 12
Attività istruttoria
I progetti imprenditoriali proposti sono sottoposti ad una istruttoria di ammissibilità, al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le istruttorie di ammissibilità sono svolte dal soggetto gestore e sottoposte all’esame di una apposita commissione per la validazione dell’istruttoria delle domande presentate istituita presso il Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno con funzioni di segreteria, individuate tra il personale in servizio presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.
Il Ministero comunica, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell’istanza e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l’ammissibilità dei progetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilità dei singoli progetti di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), sono verificati, sulla base della documentazione prodotta in fase di istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti, il loro effettivo avvio, la sostenibilità economica ed ambientale. E’, altresì, verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti siano in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non alterino gli equilibri concorrenziali con le altre modalità di trasporto ambientalmente sostenibili già esistenti, marittima, fluviale e ferroviaria.
Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilità dei singoli progetti di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), per il miglioramento dell’impatto ambientale della linea, sono considerati i seguenti criteri:
a) l’uso di carburanti meno inquinanti;
b) l’uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni;
c) trattamenti con prodotti speciali della carena.
Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), i potenziali beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono state adottate al fine di migliorare l’impatto ambientale della linea. Il beneficiario deve, altresì, fornire prova dell’effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti i livelli di performance ambientale rispetto al periodo precedente conseguenti al miglioramento proposto.
Per il miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi è necessario per i beneficiari fornire prova dell’effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti l’effettivo miglioramento in termini di servizi offerti a terra per l’imbarco e/o lo sbarco delle merci.
Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida, per l’implementazione delle tecnologie ITS nonché per il potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security) è necessario per i beneficiari fornire prova dell’effettivo miglioramento previsto trasmettendo idonea documentazione che attesti il miglioramento in termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a miglioramento. La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite un confronto rispetto ai livelli precedenti al periodo di incentivazione e dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attività o servizi quantificabili dal punto di vista economico.
La riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva può essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali casi, è necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, della riduzione dei tempi della catena intermodale complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche attività o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di riduzione percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento.
Per la maggiore frequenza del servizio di linea, nonché per l’incremento della capacità di stiva offerta, è necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, dell’aumento della frequenza del servizio di linea conseguita attraverso investimenti o specifiche attività o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari al 5 per cento.
Ogni progetto deve contenere almeno quattro iniziative specifiche ricadenti in almeno due delle categorie di miglioramento di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b). Il beneficiario deve fornire prova dell’effettivo miglioramento conseguito, attraverso investimenti o specifiche attività o servizi quantificabili dal punto di vista economico, trasmettendo idonea documentazione che attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti.
Il beneficiario deve proporre la situazione antecedente al progetto e, per lo scenario di progetto, tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che qualificano la proposta progettuale, con particolare riferimento alle tecnologie, all’utilizzo delle dotazioni impiantistiche e informatiche, alle modalità gestionali, nonché a tutti gli ulteriori elementi utili per la comprensione della portata del miglioramento e per la sua stima economica in rapporto all’entità dell’incentivo potenzialmente erogabile.
Ai fini dell’ammissibilità dei progetti di cui ai commi 3 e 4, non sono ritenuti validi gli adeguamenti, in particolare sulle emissioni inquinanti, agli obblighi normativi vigenti di carattere nazionale, comunitario o internazionale.
Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, vengano ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine l’interessato non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l’istruttoria viene conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.
L’Amministrazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni.
Art. 13
Rendicontazione e monitoraggio
Ai fini della rendicontazione, annualmente, entro e non oltre trenta giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione, l’impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalità di cui all’articolo 11, commi 3 e 4:
a) la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa;
b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti, articolato per singolo viaggio e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo della liquidazione del contributo, corredato della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa cliente, attestante la veridicità dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione;
c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui.
Il contributo è quantificato a consuntivo dell’annualità di riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 5 e sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati per i chilometri sottratti alla rete stradale nazionale corrispondenti alle rotte incentivate di cui all’allegato A.
L’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica ai singoli interessati l’ammontare del contributo tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo le disponibilità di cassa.
Ai fini del monitoraggio, nel corso dei trentasei mesi successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione, il Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in fase di presentazione del progetto anche al fine di comprovare quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore incaricato delle attività di istruttoria, gestione e monitoraggio dell’intervento di cui al regolamento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio sul sito del medesimo Ministero.
Art. 14
Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni
Fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, l’erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento è effettuata dall’amministrazione sulla base di un rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del progetto sino a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante per singola annualità.
L’erogazione del contributo resta inoltre subordinata:
a) alla verifica da parte del Ministero della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;
b) alla verifica presso gli istituti previdenziali; la richiesta determina verifiche di accertamento, in capo alle imprese beneficiarie, da parte dell’INPS e dell’INAIL. In caso di irregolarità contributiva del beneficiario, si procede alla trattenuta dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
L’erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché alla disponibilità delle risorse così come rimodulate ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento.
Art. 15
Cumulo dell’incentivo
I contributi di cui al presente decreto sono concessi per il periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l’anno 2019 previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria.
I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con compensazioni derivanti da obblighi di servizio pubblico o con altri aiuti erogati a livello locale, regionale, nazionale o dall’Unione europea, destinati a coprire le stesse spese ammissibili.
Art. 16
Monitoraggio, ispezioni e controlli
In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio dell’intervento, con le forme e modalità definite con il provvedimento dirigenziale di cui all’articolo 11, comma 2 e con le modalità di cui ai successivi commi del medesimo articolo 11.
Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l’attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.
Art. 17
Recupero dei contributi
Nei casi di decadenza di cui all’articolo 5, comma 4, il beneficiario è tenuto a restituire il contributo complessivamente percepito.
Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione del contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni incorso nonché al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell’articolo 9.
Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
Art. 18
Entrata in vigore e clausola d’invarianza
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Allegato A
ROTTE MARITTIME AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
Origine | Destinazione | km sottratti alla rete stradale nazionale utili al calcolo dell’incentivo* |
---|---|---|
Ancona | Igoumenitsa | 353 |
Ancona | Patrasso | 361 |
Ancona | Spalato | 431 |
Ancona | Trieste | 463 |
Bari | Patrasso | 519 |
Bari | Igoumenitsa | 444 |
Bari | Ravenna | 638 |
Bari | Venezia | 760 |
Brindisi | Catania | 552 |
Brindisi | Igoumenitsa | 469 |
Brindisi | Patrasso | 524 |
Brindisi | Ravenna | 750 |
Catania | Livorno | 1152 |
Catania | Genova | 1280 |
Catania | Napoli | 589 |
Catania | Ravenna | 1160 |
Catania | Salerno | 537 |
Catania | Savona | 1340 |
Civitavecchia | Barcellona | 577 |
Civitavecchia | Palermo | 994 |
Civitavecchia | Termini Imerese | 957 |
Genova | Barcellona | 160 |
Genova | Livorno | 187 |
Genova | Palermo | 1408 |
Genova | Patrasso | 513 |
Genova | Salerno | 753 |
Genova | Savona | 54 |
Livorno | Barcellona | 339 |
Livorno | Palermo | 1260 |
Livorno | Savona | 234 |
Livorno | Valencia | 339 |
Messina | Salerno | 442 |
Napoli | Palermo | 717 |
Palermo | Salerno | 664 |
Ravenna | Igoumenitsa | 202 |
Ravenna | Patrasso | 214 |
Ravenna | Venezia | 144 |
Salerno | Valencia | 903 |
Savona | Barcellona | 116 |
Savona | Patrasso | 555 |
Savona | Valencia | 116 |
Trieste | Igoumenitsa | 41 |
Trieste | Patrasso | 42 |
Venezia | Igoumenitsa | 113 |
Venezia | Patrasso | 119 |