MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 17 luglio 2017

Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative ed attuative della misura d’incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017, giusta quanto dispone l’art. 4 dello stesso decreto in ordine alla gestione dell’attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.

Art. 2

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

1. Ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui all’art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d), possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale dell’automobilista le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

a) ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;

d) codice fiscale;

e) partita IVA;

f) indirizzo di posta elettronica certificata;

g) indirizzo del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;

h) firma del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;

i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;

j) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. Ai fini della verifica dell’unicità delle domande rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all’Albo degli autotrasportatori; all’uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi», a partire dall’11 settembre 2017. Il sistema elettronico rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti di legge.

4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l’interessato dichiara ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3, la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto ministeriale 305/2017. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda il sistema non consentirà in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.

6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalità telematica di cui al precedente comma non verranno prese in nessun caso in considerazione.

Art. 3

Prova del perfezionamento dell’investimento

1. Ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l’onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al successivo art. 4 il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 305/2017 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché prova dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

2. Ove gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).

3. In ragione della sua peculiare natura ove l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’aspirante al beneficio ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l’esclusione dell’impresa dal beneficio.

4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del D.M. n. 305/2017 ed il termine del 15 aprile 2018.

In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, né i veicoli immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Art. 4

Della acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica – Art. 1, comma 4, lettera a)

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l’onere di produrre:

a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto;

b) attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;

c) nel caso previsto dall’art. 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale n. 305/2017, prova documentale dell’acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica.

2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l’aspirante al beneficio dovrà produrre, oltre alla prova dell’avvenuta immatricolazione, anche attestazione tecnica del costruttore che certifichi che i due motori, quello termico e quello elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia allo stesso albero motore.

Art. 5

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica – Art. 1, comma 4, lettera b)

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

a) prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione;

b) prova dell’avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l’indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.

2. Ai fini dell’ammissione al contributo la rottamazione e l’acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorità, avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 305/2017 nella Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2018.

Art. 6

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato – Art. 1, comma 4, lettera c)

1. Quanto all’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale n. 305/2017, gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto;

b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO;

c) documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Art. 7

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere – Art. 1, comma 4, lettera c)

1. Circa l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente, con unità alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628:

a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 305/2017 per le unità frigorifere/calorifere;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017;

c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

Art. 8

Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse – Art. 1, comma 4, lettera d)

1. Quanto all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) contratto, ovvero ordinativo d’acquisto di data posteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017, da cui, fra l’altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto;

c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia;

d) relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017;

e) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all’art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti al beneficio dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che consentano l’attribuzione della qualità di PMI in capo all’impresa richiedente il contributo, rileva l’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.

3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

4. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuta.

Art. 10

Attività istruttoria

1. L’Amministrazione, per l’espletamento dell’attività istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione dell’Amministrazione, all’esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all’impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.

2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell’istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l’impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l’istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione dal beneficio.

4. Nel caso l’attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 305/2017, l’Amministrazione esclude senz’altro l’impresa dal beneficio con provvedimento motivato.

Art. 11

Cumulabilità degli aiuti di Stato

1. Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione potrà avvalersi del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 12

Verifiche e controlli

1. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti in data successiva all’erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela, con l’annullamento della concessione del contributo, e correlativo obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall’acquirente ovvero nel caso di violazione dell’art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 305/2017.

2. Al fine di garantire l’effettività di quanto previsto dall’art. 1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017, l’Amministrazione provvede all’inserimento di appositi ostativi volti ad impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.