MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 18 novembre 2016
Modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare nonché modalità di svolgimento della sua attività
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall’art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, disciplina le modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare nonché le modalità di svolgimento della sua attività, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati.
2. Ai sensi dell’art. 14 del citato decreto legislativo n. 169 del 2016, l’Organismo di partenariato della risorsa mare svolge le funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché le funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine all’adozione del piano regolatore di sistema portuale, all’adozione del piano operativo triennale, alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale dell’ Autorità di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità dell’operatività del porto, al progetto di bilancio preventivo e consuntivo, alla composizione degli strumenti di cui all’art. 9, comma 5, lettera l) della citata legge n. 84 del 1994. L’Organismo si esprime altresì su ogni questione in materia di organizzazione e funzionamento del porto che sia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente, o in relazione alla quale ne formulino richiesta la maggioranza dei componenti dell’organismo medesimo ovvero la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione dell’AdSP.
3. L’Organismo di partenariato della risorsa mare è periodicamente informato dal Presidente dell’AdSP in merito all’attuazione del piano regolatore e del piano operativo e può esprimere le proprie valutazioni al riguardo.
4. Nelle materie di competenza dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, il Comitato di gestione dell’AdSP deve tener conto degli orientamenti emersi in seno all’Organismo di partenariato della risorsa mare e, nel caso le sue deliberazioni se ne discostino, tale scelta va adeguatamente e specificamente motivata.
5. Per l’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di partenariato della risorsa mare può avvalersi delle strutture dell’Ufficio del Segretario Generale, secondo modalità stabilite dal medesimo Segretario generale.
Art. 2
Modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare
1. I componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, individuati dall’art. 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono designati secondo le seguenti modalità:
a) il rappresentante degli armatori di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera a) è designato dall’associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;
b) il rappresentante degli industriali, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera b), è designato dall’associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;
c) Il rappresentante degli operatori di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera c), è designato dall’associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;
d) il rappresentante degli spedizionieri, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera d), è designato dall’associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;
e) il rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera e), è designato dall’associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;
f) il rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera f), è designato dall’associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;
g) il rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera g), è designato dall’associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;
h) il rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito logistico-portuale, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera h), è designato dal Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori;
i) i tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera i), sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale stipulanti il contratto collettivo nazionale del settore portuale;
l) il rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera l), è designato dall’associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.
2. La Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di seguito AdSP, individua, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i criteri da utilizzarsi a fini dell’individuazione dell’associazione nazionale maggiormente rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria, ferma restando la possibilità di integrare o modificare detti criteri. Tutti i rappresentati restano in carica quattro anni.
3. Ciascuno dei componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare può essere sostituito da un componente supplente, in caso di impedimento alla partecipazione alla riunione, individuato dall’associazione rappresentata, ovvero, nel caso di cui al comma 1, lettera h), dal Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori.
4. I componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, qualora si trovino in conflitto di interessi, sono obbligati ad astenersi dalla eventuale votazione sulla questione trattata.
5. Il Presidente, anche su richiesta di alcuni dei componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, può invitare a partecipare ad una riunione dell’Organismo medesimo, senza diritto voto, i rappresentanti di soggetti pubblici e privati che siano portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze in relazione alla materia oggetto di detta riunione.
6. Possono, altresì, partecipare alle riunioni dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, su invito del Presidente, esperti di specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni.
7. L’elenco dei soggetti invitati a ciascuna riunione, ai sensi dei commi 5 e 6, è comunicato ai componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti.
8. Il Presidente può, altresì, istituire gruppi di lavoro ai sensi dell’art. 6.
Art. 3
Convocazione delle riunioni e trasmissione documentazione
1. L’Organismo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno. E’, inoltre, convocato dal Presidente in caso di richiesta, debitamente motivata, della maggioranza dei componenti dell’Organismo stesso ovvero della maggioranza dei componenti del Comitato di gestione dell’AdSP.
2. Le riunioni dell’Organismo di partenariato della risorsa mare si tengono di norma presso la sede dell’AdSP. Qualora sorgesse l’esigenza di svolgere gli incontri in altra sede, la stessa sarà indicata dal Presidente all’atto della convocazione.
3. L’Organismo di partenariato della risorsa mare è convocato almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata; i componenti ricevono la convocazione e l’ordine del giorno esclusivamente a mezzo posta elettronica. L’ordine del giorno è altresì inviato, entro lo stesso termine, ai soggetti invitati ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 6.
4. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, provvedendo affinché la convocazione venga trasmessa con la massima tempestività.
5. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, valutando l’eventuale inserimento delle questioni già proposte per iscritto da uno o più componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare e lo trasmette agli altri componenti nei tempi e con le modalità di cui al comma 3 anche per le eventuali integrazioni al riguardo.
6. I componenti che intendono sottoporre all’Organismo di partenariato della risorsa mare eventuali proposte di integrazione dell’ordine del giorno, ovvero documenti per i quali è richiesto l’esame o la valutazione da parte dell’Organismo medesimo, provvedono a trasmetterli ad apposito indirizzo di posta elettronica, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione, per consentirne il tempestivo invio a tutti i componenti dell’Organismo.
7. L’ordine del giorno definitivo e ogni altro documento di lavoro necessario o comunque utile ai fini della trattazione dei punti ivi previsti vengono trasmessi, esclusivamente a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione.
8. In caso di urgenza motivata, il Presidente può sottoporre all’esame dell’Organismo di partenariato della risorsa mare argomenti non iscritti all’ordine del giorno per la relativa valutazione, informandone preventivamente, ove possibile, i componenti dell’Organismo stesso.
Art. 4
Svolgimento delle riunioni e verbali
1. L’Organismo può validamente adottare le proprie posizioni se almeno la metà più uno dei componenti è presente ai lavori. Le posizioni sono assunte dall’Organismo secondo la prassi del consensus e di esse si dà conto in apposito documento di sintesi. Qualora lo ritenga opportuno o qualora gli venga richiesto da almeno un quarto dei presenti, il Presidente sottopone a votazione, di carattere comunque indicativo, uno o più punti all’ordine del giorno.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la trattazione di un punto iscritto all’ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, se nel corso della riunione ne è emersa l’esigenza.
3. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni o riunioni informative, cui il Presidente potrà invitare a partecipare i soggetti che, di volta in volta, riterrà opportuno convocare.
4. I verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle posizioni eventualmente maggioritarie, anche le opinioni eventualmente dissenzienti rispetto alle posizioni maggioritarie, nonché le proposte formulate dai partecipanti.
5. I verbali vengono trasmessi ai componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti entro un mese dalla data della riunione. La mancata comunicazione, per iscritto, di proposte modificative da parte di un componente o di uno dei partecipanti alla riunione nei dieci giorni successivi alla trasmissione del verbale equivale ad approvazione dello stesso.
Art. 5
Istituzione di gruppi di lavoro
1. Il Presidente può istituire, senza oneri, gruppi di lavoro su particolari temi rientranti tra le attribuzioni dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, che sono coordinati da uno dei componenti dell’organismo stesso.
2. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di soggetti pubblici e privati, ovvero singoli individui, che siano portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze in relazione al tema oggetto del gruppo di lavoro.
3. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Presidente secondo modalità di funzionamento fissate dal Presidente stesso in relazione ai compiti affidati.
4. La individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori è effettuata dal Presidente sulla base di criteri di competenza per materia e di interesse in relazione al tema specificamente demandato al gruppo.
5. I coordinatori dei gruppi di lavoro relazionano al termine dei lavori, o comunque periodicamente, ovvero a richiesta del Presidente, all’Organismo di partenariato della risorsa mare in merito all’attività svolta dal gruppo.
Art. 6
Disposizioni in materia di trasparenza e comunicazione
1. La composizione dell’Organismo di partenariato della risorsa mare è pubblicata nel sito istituzionale dell’AdSP.
2. L’Organismo di partenariato della risorsa mare garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, i verbali delle riunioni, una volta approvati dal medesimo organismo sono trasmessi, al Presidente ed al comitato di gestione della AdSP e resi disponibili per la consultazione nell’apposito sito istituzionale dell’AdSP.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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