MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 23 ottobre 2017
Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) DG MOT: la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) CED: il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) ACI-PRA: il servizio di gestione del pubblico registro automobilistico da parte dell’Automobile Club d’Italia;
e) decreto legislativo: il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
f) veicoli: gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile;
g) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprietà dei predetti veicoli, redatto ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto legislativo.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di annotazione, nel documento unico, dei dati di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.
Art. 3
Annotazioni
1. I dati di cui all’art. 2 sono annotati nel primo riquadro inferiore del retro della carta di circolazione, nel modello approvato dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000.
2. I predetti dati contengono altresì la specificazione della natura dell’atto, del gravame o del provvedimento da annotare e la relativa data di scadenza ovvero, in assenza, la relativa data di costituzione o adozione.
Art. 4
Adempimenti procedurali
1. Al fine di consentire il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà a decorrere dal 1° luglio 2018, come prescritto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo, presso la DG MOT è istituito un comitato tecnico esecutivo, cui partecipano rappresentanti del CED e di ACI-PRA con adeguate competenze tecniche, con il compito di definire le specifiche di interfaccia necessarie per l’annotazione dei dati previsti dall’art. 1, di definire i requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo gestito dal CED e il sistema informativo gestito da ACI-PRA e di realizzare un idoneo ambiente di collaudo in grado di verificare tutte le predette caratteristiche.
2 . Sulla base delle attività svolte dal comitato tecnico esecutivo di cui al comma 1, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018, il Dipartimento approva, con proprio apposito disciplinare tecnico da adottare entro il 16 febbraio 2018, le nuove procedure per l’annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti dall’art. 1.
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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