MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 28 giugno 2017
Riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina
Art. 1
1. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione del mezzo navale che fornisce, e ne dà evidenza nel piano di studi, le competenze indicate all’allegato 1 del D.D. 19 dicembre 2016, soddisfa il requisito di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 25 luglio 2016.
Art. 2
1. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione di apparati e impianti marittimi, che fornisce, e ne dà evidenza nel piano di studi, le competenze indicate all’allegato 2 del D.D. 19 dicembre 2016, soddisfa il requisito di cui all’art. 12, comma 2, lett. c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 25 luglio 2016.
Art. 3
1. Gli istituti che erogano i percorsi opzionali di Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi garantiscono, in applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che le attività di formazione e di valutazione delle competenze sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per gli istituti paritari che erogano i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto costituisce requisito di conformità dell’offerta formativa agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti ed è soggetto, pertanto, all’accertamento da parte del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in merito alla permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
3. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca assicura, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’armonizzazione dei piani di studio degli istituti indicati ai commi 1 e 2, nonché il controllo e il monitoraggio delle attività svolte e verifica l’attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione del settore marittimo.
4. A seguito del controllo e monitoraggio di cui al comma 3, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca predispone annualmente una relazione da inviare entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.
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