MINISTERO INTERNO – Circolare 02 dicembre 2019, n. 17746
Limitazione alla circolazione festiva fuori dai centri abitati dei veicoli aventi massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Precisazioni sul “viaggio a vuoto”
Si rappresenta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che legge per conoscenza, ha espresso l’avviso che gli effetti delle autorizzazioni alla circolazione in deroga al divieto in oggetto – i cui presupposti sostanziali sono contenuti nell’art. 9 e quelli procedimentali agli artt. 10 ed 11 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2018 – non siano limitati alla circolazione dei veicoli caricati con i materiali da trasportare, ma si estendano anche all’eventuale viaggio a vuoto effettuato per raggiungere la destinazione di carico della merce.
Secondo il MIT l’assunto trova giustificazione nell’applicazione, per analogia, degli articoli 7 ed 8 del decreto – che individuano, rispettivamente, le categorie di veicoli e di merci alle quali il divieto non si applica – atteso che in questi viene espressamente prevista l’esenzione anche per i veicoli che circolano scarichi.
Tale facoltà deve pertanto ritenersi aggiuntiva rispetto a quella di cui all’art. 11, comma 3, lett. e) del decreto e, come tale, di stretta interpretazione ed insuscettibile, a sua volta, di interpretazioni estensive. Conseguentemente, l’eventuale viaggio a vuoto deve essere anch’esso indicato nella richiesta di autorizzazione; quest’ultima dovrà altresì contenere un’adeguata motivazione della necessità che il veicolo debba circolare scarico nei giorni in cui sussiste il divieto, affinché venga valutata la coerenza della richiesta in relazione alla distanza ed al percorso del viaggio per il quale si richiede la deroga.
Di tanto si dà comunicazione a codesti Uffici al fine di tenerne conto, per i profili di interesse, nelle attività di competenza.