MINISTERO INTERNO – Circolare 03 febbraio 2020, n. 300/A/884/20/105/41
Pubblicità sui veicoli in comodato d’uso gratuito ad ONLUS o Associazioni di volontariato. Quesito.
Si fa riferimento alla nota n. 190026566 del 6 novembre 2019, con la quale il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, a seguito di una comunicazione inviata alla Sezione Polizia Stradale di Sondrio da parte dell’associazione “Progetti di Utilità Sociale S.r.l”, ha chiesto un parere ed un indirizzo operativo in ordine alla circostanza per cui su un veicolo adibito al trasporto di persone diversamente abili, vengano apposti messaggi pubblicitari per conto di terzi a titolo oneroso. Nel merito si fornisce il seguente contributo.
Il combinato disposto dell’art. 23 CdS e dell’art. 57 Reg. esecuzione del CdS, disciplinano la circolazione dei veicoli quali strumenti di diffusione di messaggi pubblicitari.
L’art. 57 citato, disciplina in modo differenziato le modalità di impianto dei mezzi pubblicitari ed il contenuto dei messaggi in relazione al tipo di veicolo ed alla onerosità o gratuità del titolo in forza del quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Infatti, ci sono differenti prescrizioni per quattro tipi di categorie di veicoli quali, le autovetture ad uso privato, i veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea (NOTA 1), i taxi e gli altri veicoli, e ci sono distinzioni tra pubblicità diffusa nel proprio o nell’altrui interesse e tra pubblicità diffusa a titolo gratuito o a titolo oneroso.
In particolare, sui veicoli ad uso privato non è concessa alcuna forma di pubblicità nell’interesse di terzi, mentre, è ammessa la pubblicità nell’esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all’indicazione del marchio e della ragione sociale.
Rispetto alla questione posta all’attenzione di questo Servizio Polizia Stradale, si ritiene ragionevole ritenere che il servizio svolto con i veicoli utilizzati dalle ONLUS o dalle Associazioni di volontariato per il trasporto di persone diversamente abili, non può essere equiparato al trasporto passeggeri in servizio non di linea che, invece, deve essere inquadrato all’interno di una contesto normativo specifico che ne definisce le caratteristiche. In particolare, il trasporto di passeggeri in servizio non di linea trova il suo fondamento giuridico in due norme distinte e precisamente, la legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus e la legge 15 gennaio 1992, n. 21 che regola, tra le altre cose, l’attività di noleggio con conducente eseguito con autovetture, motocarrozzette, velocipedi, natanti e veicoli a trazione animale. Tali norme disciplinano in modo rigoroso l’attività di trasporto passeggeri in servizio non di linea, senza “lasciare spazio” a possibili equiparazioni con altre modalità di trasporto di passeggeri neanche per analogia.
Per conseguenza, il trasporto di persone diversamente abili nelle modalità descritte dall’Associazione richiedente, non può che essere ricondotto al trasporto di persone su veicoli ad uso privato, per i quali, come detto, non è concessa alcuna forma di pubblicità nell’interesse di terzi, ma soltanto la pubblicità nell’esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all’indicazione del marchio e della ragione sociale.
La modifica dell’art. 57 del regolamento di esecuzione del CdS, così come prevista dall’art. 5, comma 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120, al fine di estendere e disciplinare nel dettaglio la pubblicità non luminosa e per conto di terzi anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 legge 11 agosto 1991, n. 266 e infine alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non ha ancora trovato attuazione.
Per tale ragione, vista la rilevanza della questione posta e condividendo la necessità che la materia venga regolamentata nel senso previsto dal citato art. 5. comma 4 della legge 120/210, questo Servizio Polizia Stradale recentemente si è attivato con gli uffici preposti segnalando l’opportunità di approvare il testo di legge in argomento.
Il parere formulato da uno studio legale, allegato alla comunicazione pervenuta alla Sezione Polizia Stradale di Sondrio, secondo il quale la mancata modifica dell’art. 57 comporterebbe, di fatto, l’immediata applicazione delle previsioni contenute nel citato art. 5, comma 4, della legge 120/2010, non appare condivisibile, posto che ciò farebbe innescare una situazione in cui a fronte dell’ammissibilità della pubblicità per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle associazioni in parola, mancherebbe la relativa disciplina, creando incertezza normativa.
Per le ragioni suesposte, si ritiene che l’attuale assetto normativo non consenta di esporre messaggi pubblicitari per conto di terzi a titolo oneroso sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per i trasporto di persone diversamente abili.
Per la Prefettura si invia in allegato, per i profili di interesse, anche la nota dell’associazione in parola e la nota cui la presente è riscontro.
—
(1) In tale categoria vi rientrano i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di linea per trasporto di persone, di linea per trasporto di cose, al trasporto di cose per conto terzi e di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12128 depositata il 13 aprile 2022 - Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti…
- Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Risposta 09 settembre 2020, n. 327 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 - In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il…
- Commissione Tributaria Regionale per la Puglia sez. 1 sentenza n. 3160 depositata il 2 dicembre 2021 - Il soggetto tenuto al pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è colui che, alla scadenza del termine, risulti proprietario dei veicoli nel…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15899 - In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992 individua la disponibilità dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità…
- MINISTERO INTERNO - Circolare 09 ottobre 2019, n. 300/A/8488/19/108/9/1 - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 525 del 4 dicembre 2018. Limitazione alla circolazione festiva fuori dai centri abitati dei veicoli aventi massa…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…