MINISTERO INTERNO – Circolare 03 luglio 2019, n. 5921
Legge 1 ottobre 2018, n. 117, recante “Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi”. Proroga del termine di entrata in vigore dell’obbligo di cui all’art. 172, comma 1 -bis, codice della strada
La Legge 1 ottobre 2018, n. 117 (GU n.238 del 12.10.2018) ha modificato l’art. 172 del codice della strada, imponendo al conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 che trasporti un bambino di età inferiore a quattro anni di far uso, unitamente al seggiolino, di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del minore all’interno del veicolo medesimo.
La definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive di tale dispositivo è stata demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Per consentire all’utenza di adeguare i propri dispositivi, la legge ha, inoltre, previsto che il nuovo obbligo fosse rispettato decorsi centoventi giorni dall’adozione della norma tecnica e comunque dal 1 luglio 2019.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto sapere che lo schema di decreto predisposto è stato notificato, ai sensi del decreto legislativo 427/2000, attuativo delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, alla Commissione europea e che quest’ultima, attraverso un circostanziato parere, ha richiesto al nostro Paese una risposta alle osservazioni formulate.
Tanto premesso, in assenza della norma tecnica che definisca le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo anti abbandono di cui devono essere equipaggiati tutti i seggiolini utilizzati da bambini di età inferiore a quattro anni, il predetto Dicastero ha comunicato che non potrà essere richiesto all’utenza di adempiere ad un obbligo ancora privo del suo contenuto essenziale.
Alla luce di quanto precede, attesa la necessità di evitare l’applicazione di una norma in ragione dell’impossibilità dei destinatari di conformarsi alle misure previste, nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale, la violazione dell’obbligo previsto dal comma 1 -bis dell’art. 172 CdS non può essere oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale
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