MINISTERO INTERNO – Circolare 03 ottobre 2020
Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
La più recente evoluzione della “curva epidemiologica” del COVID-19 ha evidenziato un incremento dei contagi sul territorio nazionale, nonché un aumento dei ricoveri ospedalieri e dei casi di ricorso ai reparti di terapia intensiva.
Come è noto. l’attuale quadro regolatorio statale individua, quali generali misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
In relazione al sopra delineato andamento dell’emergenza epidemiologica, i Presidenti di alcune Regioni hanno adottato ordinanze, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le quali viene sancito, tra l’altro, con riguardo all’intero territorio regionale o a parti di esso, l’obbligo di utilizzare anche all’aperto protezioni delle vie respiratorie, quale misura di contenimento più stringente rispetto alle disposizioni contenute nei provvedimenti statali vigenti in materia.
Analoga misura è stata recentemente introdotta da alcuni Sindaci fra le prescrizioni anti-COVID contenute in ordinanze sindacali, adottate ai sensi dell’art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In proposito, fermo restando che, per la concreta attuazione delle misure in argomento, appare indispensabile sollecitare, in primo luogo, il senso civico delle popolazioni interessate, richiamandole a comportamenti responsabili, si ravvisa l’opportunità di fornire alle SS.LL. indicazioni in merito alle modalità di programmazione e svolgimento delle relative attività di controllo.
Tali indicazioni, seppure riguardanti specifici ambiti territoriali rientranti nel campo di applicazione delle suddette ordinanze, rivestono comunque una valenza generale, quale utile riferimento da assumere in eventuali analoghe situazioni.
Come emerge anche dalle rilevazioni più recenti, l’attività svolta dalle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus è stata finora assai intensa e significativa, sia con riguardo al numero degli operatori impiegati su tutto il territorio nazionale, sia con riguardo ai risultati ottenuti, misurabili essenzialmente in termini di persone controllate, sanzionate/denunciate, nonché di esercizi commerciali controllati, sanzionati/denunciati ovvero destinatari di provvedimenti di chiusura.
Naturalmente, il contenimento della diffusione del COVID-19 continua a richiedere un notevole impegno operativo, che andrà condotto, anche in questa fase, in stretta sinergia con tutti gli attori del sistema pubblico, statale, regionale e locale.
Le attività di controllo disposte nell’ambito degli ordinari servizi di prevenzione generale dovranno, pertanto, corrispondere, soprattutto nei contesti territoriali più interessati dalla diffusione del contagio, anche all’esigenza di garantire il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle citate ordinanze regionali e locali, per le quali trova applicazione l’impianto sanzionatorio definito dall’art. 4 del citato decreto-legge n. 19/2020.
Non vi è dubbio, infatti, che in presenza della già rilevata accentuazione della curva epidemiologica, la puntuale osservanza delle disposizioni anti COVID corrisponda al perseguimento di obiettivi non solo di profilassi sanitaria, ma anche di più ampia valenza, in quanto suscettibili di apportare benefici diffusi alla risposta dell’intero sistema pubblico alla crisi pandemica.
Resta inteso che, nella stessa ottica, potranno essere altresì valutate, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ulteriori e mirate attività di controllo, sulla base delle concrete situazioni riscontrate in ambito territoriale, da definire con il contributo dei rappresentanti delle Amministrazioni locali interessate.
In particolare, tali attività potranno essere modulate in relazione a specifici quadranti territoriali e a determinate fasce orarie, in cui risulti maggiore il rischio di assembramenti, con il consueto concorso di operatori delle polizie locali e con l’eventuale ausilio del personale militare appartenente al dispositivo “Strade Sicure”, nel quadro del pertinente Piano di Impiego.
In relazione alla crisi pandemica in atto, il cui andamento richiede di essere seguito con la massima attenzione, si raccomanda alle SS.LL. di adottare tutte le iniziative di propria competenza considerate necessarie per limitare al massimo il rischio di contagio, avendo cura, altresì, di comunicare, nelle forme ritenute più opportune, l’attività svolta a tal fine.
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