MINISTERO INTERNO – Circolare 04 giugno 2019, n. 4983
Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”. CHIARIMENTI OPERATIVI
Si fa seguito alla circolare Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.
In questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni sono state rappresentate alcune criticità operative afferenti soggetti residenti anagraficamente in un altro Stato membro dell’UE, che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all’estero.
Per tali soggetti che, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia (NOTA 1), si è posta l’esigenza di limitare opportunamente il rigore del divieto di cui all’art. 93, comma 1 bis, C.d.S. anche in ragione della concreta ed oggettiva difficoltà di procedere ad accertamenti su strada. Ciò consentirà di valorizzare adeguatamente tale permanenza in Italia.
In particolare, a fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 93 C.d.S., diversamente da quanto indicato in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni al punto 1.5 dell’allegato 3 alla richiamata circolare del 10 gennaio 2019 Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 (cfr scheda illustrativa allegata n. 3), la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune. Pertanto, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all’estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica.
Ciò premesso, a parziale modifica del citato punto 1.5 della richiamata circolare, nelle more dell’adozione del provvedimento normativo, in corso di predisposizione, con il quale si andranno ad individuare soluzioni per far fronte alle criticità all’attenzione delle Amministrazioni interessate, si ritiene che le disposizioni dell’art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater CdS non possano trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all’estero che lavorano o collaborano, in modo stagionale, con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che abbiano residenza temporanea, ovvero normale, in Italia.
Per effetto delle indicazioni sopraesposte, il punto 1.5 della circolare in premessa si deve intendere sostituito dal seguente: “1.5 II presupposto per l’applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale. Le disposizioni dell’art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non possono trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all’estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione, naturalmente, coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrafica in Italia.”.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
—
(1) Il riferimento è all’art. 12 della direttiva 2006/126/CE che consente l’acquisizione della residenza cosiddetta “normale” in caso di dimora abituale per interessi personali e professionali o solo personali che rivelino stretti legami fra la persona e il luogo in cui essa abita a condizione che vi ritorni regolarmente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 4983 - Cartella di pagamento - Ritualità della notifica
- MINISTERO INTERNO - Circolare 14 maggio 2019, n. 4238 - Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e…
- INPS - Circolare 03 febbraio 2022, n. 21 - Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura". Articolo 20 rubricato "Sospensione di termini", modificato…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 giugno 2019, n. 184656 - Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi…
- DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172 - Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 12 dicembre 2019, n. 178 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…