MINISTERO INTERNO – Circolare 05 febbraio 2014, n. 1
Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale.
1. Premessa
L’articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell’IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione di tale disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2001, n. 3, sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo (a decorrere dall’anno 1999) ed approvate le relative certificazioni che gli enti locali sono tenuti a produrre. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del richiamato decreto applicativo del 22 dicembre 2000, l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero dell’Interno in favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane e delle comunità montane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.
A partire dall’anno 2011, l’insieme degli enti individuati dalle richiamate disposizioni, quali potenziali beneficiari del contributo in esame, è stato ridisegnato a seguito dell’introduzione della normativa in materia di Federalismo Fiscale, nonché per le pronunce del supremo organo di giustizia amministrativa che hanno riguardato i consorzi. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 luglio 2013, n. 220, che ha dichiarato, tra le altre, l’illegittimità dell’articolo 23, commi 18 e 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nelle more di un riordino delle province, restano ancora beneficiarie le province della regione Sardegna. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto precisato con le precedenti circolari in materia, da ultimo con circolare F.L. 5/2013 del 13 febbraio 2013, consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione “Le Circolari e i decreti” alla pagina http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-13.html. ed ai successivi chiarimenti forniti con la presente circolare.
2. Enti locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno e termini di presentazione
In considerazione di quanto precisato in premessa, il contributo in questione non è più dovuto per tutti i comuni e per le province delle regioni a statuto ordinario. Conseguentemente, possono presentare al Ministero dell’Interno il modello “B”, relativo ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che si presume di sostenere nell’anno 2014, i seguenti enti:
– unioni di comuni;
– consorzi;
– comunità montane
– province della Sardegna.
Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel decreto attuativo del 22 dicembre 2000, devono essere prodotte entro il termine del 28 febbraio 2014 (modello “B”) e del 30 aprile 2014 (modello “B1” – dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico nell’anno 2013). La mancata presentazione entro il termine del 28 febbraio 2014 del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il modello “B1” entro il 30 aprile 2015.
Restano in ogni caso esclusi dalla presentazione le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, i consorzi e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.
3.Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni
La tardiva o mancata presentazione del modello “B” entro il termine del 28 febbraio 2014, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2014, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000.
La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e determina il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.
4. Adempimenti delle Prefetture-UTG
Codeste Prefetture-UTG avranno cura di acquisire in banca dati i certificati dagli enti locali, utilizzando l’apposita procedura attivabile dall’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato. A tali fini la procedura informatica prevede l’acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati. Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo (se consegnata a mano), o quella del timbro postale (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell’elaborazione delle somme spettanti ai singoli enti richiedenti.
L’avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si chiarisce, ha finalità esclusivamente conoscitiva, deve essere notificata all’ente con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale. Si rammenta, che la mancata presentazione nei termini del modello “B” non pregiudica per gli enti la possibilità di trasmettere il modello “B1” per l’assegnazione del trasferimento erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.
La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture-UTG non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale.
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