MINISTERO INTERNO – Circolare 06 gennaio 2021
Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Con il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 3, sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento della diffusione pandemica e di progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza.
Lo stesso provvedimento d’urgenza contiene, inoltre, alcune previsioni riguardanti i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le cosiddette aree “arancione” e “rossa”, nonché la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.
Per gli aspetti di specifico e immediato interesse, si fa presente quanto segue.
L’art. 1 del decreto-legge stabilisce, al comma 1, per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, il divieto di spostamento, nell’ambito del territorio nazionale, in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, confermando le cause eccettuative per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Nello stesso periodo, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni ricadenti nella cosiddetta area”rossa”, si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ovvero quelle previste per la cosiddettaarea”arancione”.
Nei medesimi giorni 9 e 10 gennaio, sono, tuttavia, consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il successivo comma 3 prevede che, fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure previste per la cosiddettaarea”rossa”, è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Anche in tali regioni, e sempre fino al 15 gennaio prossimo, la medesima disposizione stabilisce che, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento con le predette modalità è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Nell’intero periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, continuano ad applicarsi, per quanto non previsto dal decreto-legge in oggetto, le misure contemplate dal quadro regolatorio consolidatosi a seguito dell’adozione dei diversi dd.P.C.M. attuativi e che, salvo modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
L’art. 3 del decreto-legge in esame conferma l’applicabilità, alle violazioni delle misure introdotte dal medesimo provvedimento d’urgenza, del sistema sanzionatorio stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, (convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35).
Con riferimento alla progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza, l’art. 4, comma 1, del decreto-legge prevede, in particolare, che, dal giorno 11 gennaio al 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
La medesima disposizione precisa, altresì, che, nelle regioni in area “rossa”, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l’attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca.
Il successivo comma 2 chiarisce che, per le altre istituzioni scolastiche,continua ad applicarsi, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo restano ferme, altresì, per ogni istituzione scolastica, le previsioni dello stesso decreto presidenziale relative alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nel richiamare l’esigenza di assicurare la piena applicazione delle misure in argomento, si ringrazia per l’attenzione.
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